T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9/12/2025, n. 4017 – testo integrale sentenza
- ORDINANZA DEMOZIONE ABUSO EDILIZIO – RIMOZIONE PARZIALE DELLE OPERE – LA PARZIALE OTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE EQUIVALE A COMPLETA INOTTEMPERANZA – Risulta dal verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che le opere abusive ivi individuate sono state solo parzialmente rimosse. Solo talune delle opere realizzate senza titolo sono state eliminate e l’ordine di demolizione è rimasto quindi parzialmente ineseguito. Dall’eseguito sopralluogo da parte dei tecnici comunali per la verifica dell’eventuale ottemperanza all’ordine di demolire, risulta che l’esecuzione di interventi di ripristino non è stata integrale e permangono ancora gli abusi così come individuati nell’ordinanze di demolizione. Nella fattispecie, pertanto, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’adempimento dell’ordinanza di demolizione, per evitare l’acquisizione gratuita, deve essere integrale; del resto, anche in materia civile, l’adempimento parziale viene assimilato sostanzialmente all’inadempimento, giacché è reputato adempiente il solo debitore che esegue esattamente la prestazione dovuta (così argomentando dagli articoli 1181 e 1218 del codice civile). …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25.5.2024, n. 4642). Pertanto, la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a inottemperanza … Infatti, se una demolizione parziale fosse comunque sufficiente a privare di efficacia l’ordinanza di demolizione emessa, l’interessato sarebbe del tutto arbitro del termine ex art.31 d.p.r. n. 380/2001, potendone procrastinare “sine die” la scadenza con successivi e graduali interventi parzialmente demolitori. Ciò in quanto, non può rientrare nel potere e nell’arbitrio del destinatario dell’ordine di demolizione la scelta delle opere da rimuovere: deve, pertanto, escludersi che al destinatario dell’ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali opere rimuovere, stante il principio dell’unitarietà dell’abuso, sanzionato – e dunque da demolire – in ciascuna delle sue componenti. Si tratta di una valutazione già operata dall’Amministrazione procedente in sede di irrogazione della sanzione e che, ove rimasta incontestata, non può venire surrettiziamente rimessa in gioco in fase esecutiva. (…) Diversamente opinando, l’interessato potrebbe – come detto – facilmente eludere le sanzioni reali e pecuniarie mediante una serie di parziali rimozioni, paralizzando di fatto l’attività amministrativa di controllo e repressione degli illeciti e diventando vero arbitro dei termini” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 8.7.2024, n. 6042). Ne consegue che la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla “parziale rimozione” delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività di demolizione quando l’ordinanza ex art.31 del d.P.R. n. 380/2001 è divenuta esecutiva, come nel caso oggetto del presente giudizio (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 10.02.2025, n. 1031). Del resto, la prospettazione della ricorrente implicherebbe che a ogni parziale demolizione debba seguire un ulteriore accertamento in merito alla consistenza delle opere senza titolo ancora presenti suoi luoghi e l’assunzione di una nuova conseguente determinazione dell’amministrazione, così vanificando gli effetti del provvedimento repressivo e rimettendo alla piena discrezionalità del destinatario – rectius, all’unilaterale arbitrio – modi e tempi dell’esecuzione di un provvedimento autoritativo, vieppiù in una materia, quale quella della repressione dell’abusivismo edilizio, caratterizzata da forti esigenze di tutela e che necessita risposte certe da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 8.7.2024, n. 6042).
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA – REQUISITI E LIMITI – Nel caso di specie, le caratteristiche dell’intervento posto in essere dalla società proprietaria del bene esorbitano dai confini della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” (come delineati nella sentenza) e inducono a qualificarlo come “nuova edificazione”, con ciò che ne consegue in termini di titolo abilitativo necessario (il permesso di costruire, non sostituibile dalla Super-Scia) e limiti applicabili all’attività edilizia. Su questo punto essenziale – e assorbente rispetto a ogni altra questione sostanziale – la sentenza di primo grado merita dunque conferma, seppur con la precisazione che, in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. e alla luce del testo vigente dell’art. 3 del t.u. dell’edilizia, nella “demoricostruzione” non può pretendersi una “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente se non nella misura in cui per essa s’intenda il doveroso rispetto dei requisiti (indicati in sentenza), dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio. Premesso che il superamento di uno solo di questi limiti comporterebbe di per sé solo la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”, nella specie essi risultano tutti inosservati.
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 27/10/2025, n. 950 – testo integrale sentenza
- ANNULLAMENTO NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. E DELL’ORDINE DEL COMUNE DI NON ESEGUIRE I LAVORI – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI CAMPI FOTOVOLTAICI A TERRA E CAMPI AGRIVOLTAICI – IN SEDE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE NON SI POSSONO INTRODURRE DIVIETI GENERALI E ASTRATTI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN DETERMINATE TIPOLOGIE DI AREE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE PER LEGGE SI TRATTI DI AREE IDONEE O INIDONEE – I Comuni non possono, in sede di pianificazione territoriale, vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree che per legge, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, sono invece idonee all’installazione di tali impianti. Un tale divieto generale e astratto, infatti, viene a costituire una deroga, introdotta mediante un piano urbanistico comunale, a una disposizione di legge, cosa che evidentemente non è consentita. In questo senso si è espressa TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4.12.2024, n. 3464 la quale ha affermato che “Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente …, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni”; conformemente TAR Firenze, sez. III, 25.7.2024, n. 979, nonché Cons. Stato, sez. IV, 29.7.2025, n. 6725, la quale ha affermato che “L’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021 determina … il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento contrarie, ossia che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo”. Nel regime anteriore al d.lgs. 199/2021, in forza del quale le regioni potevano individuare aree non idonee in attuazione delle linee guida adottate con decreto 10.9.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, la Corte cost. 23.2.2023, n. 27 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., di una disposizione di legge della Regione Abruzzo che demandava ai comuni il compito di individuare le aree non idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, poiché “la regione non può per legge demandare a essi [comuni] un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell’ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”. Questa considerazione può essere trasposta anche nel regime attuale, nel senso che, siccome l’art. 20 d.lgs. 199/2021 demanda alle regioni l’individuazione di aree idonee e non idonee, i comuni non hanno alcun potere di compiere tale individuazione o di interferire con essa. Conferma inequivocabile di quanto sopra si trae dal comma 7 dell’art. 20 cit., il quale prevede che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”: se la pianificazione territoriale non può dichiarare non idonee aree che non rientrano tra quelle idonee per legge, a fortiori essa non può dichiarare non idonee aree che, per legge, sono idonee. V’è di più: i Comuni non possono, in sede di pianificazione territoriale, vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nemmeno in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge. Infatti Corte cost. 28.7.2025 n. 134 (al paragrafo 7.2 della motivazione) ha chiarito che “la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata”, e che “la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione”; pertanto Corte cost. ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge della regione Calabria n. 36/2024, nella parte in cui dispone che è vietata, nei parchi nazionali e regionali calabresi, la realizzazione di impianti a biomassa di potenza superiore a una certa soglia, “anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti”. In senso conforme, nella giurisprudenza amministrativa, si è affermato che “l’individuazione con legge regionale delle aree non idonee non esclude che le amministrazioni coinvolte negli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER debbano necessariamente apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle classificate come non idonee”, e che “la localizzazione di un impianto FER in un’area non idonea non osta a che gli operatori economici proponenti possano in ogni caso dimostrare, nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzatori, che il progetto da realizzare sia compatibile con il complessivo assetto dei valori in gioco, ovverosia, da un lato, con la tutela dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, dall’altro, con il raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare al 2030 in base a quanto previsto dalla Tabella A dell’articolo 2 del d.m. del 21 giugno 2024” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 11.8.2025, n. 15502, paragrafi 1.9 e 1.15 delle ragioni di diritto). Se dunque le stesse leggi regionali adottate ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. 199/2021 possono solo dichiarare non idonee determinate aree, ma non prevedere per esse un divieto generale e astratto di realizzarvi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a maggior ragione nemmeno i comuni possono introdurre un simile divieto in aree inidonee. In definitiva, in sede di pianificazione urbanistica comunale non si possono introdurre divieti generali e astratti di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate tipologie di aree, indipendentemente dal fatto che per legge si tratti di aree idonee o inidonee. Ne consegue, nel caso in esame, che l’art. 63 delle N.d.A. del P.d.R. del P.G.T. del Comune di Bergamo, il quale vieta, nelle aree del territorio comunale che fanno parte del Parco dei Colli di Bergamo, la realizzazione di “campi fotovoltaici a terra” e di “campi agrivoltaici”, è illegittimo per violazione dell’art. 20 d.lgs. 199/2021… L’illegittimità derivata dell’ordine di non eseguire le opere, come conseguenza dell’illegittimità dell’art. 63 delle N.d.A. del P.d.R., che ne costituisce il presupposto. L’illegittimità derivata sussiste, perché l’ordine di non eseguire i lavori si basa sulla non conformità dell’intervento rispetto allo strumento urbanistico, e la non conformità dipende proprio dall’illegittimo divieto di installare impianti agrivoltaici previsto dall’art. 63 cit.
- STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE – ATTIVITA’ COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE – ART. 9-bis DPR n.380/2001 – La sig.ra appellante è proprietaria dell’immobile a destinazione commerciale composto da un fabbricato di antica costruzione, con ampio scoperto retrostante, adibito a trattoria/pizzeria. Il Comune nel 2024 ingiunge ordinanza di demolizione e ripristino di abusi contestati. Il Consiglio di Stato, in riforma della contestata sentenza del T.a.r. ha constatato che il vano all’interno del quale è collocata la cucina, il forno ed i servizi del personale (oggetto della censurata ordinanza di demolizione n. 52/2024 e della presupposta relazione del 15.11.2023), appare conforme a quello assentito e realizzato in forza di permesso di costruire n. 57/2004 (cfr. tavole ivi richiamate), posto che il permesso di costruire in esame conclude: “… Rilascia a -OMISSIS-… Permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso e ristrutturazione dell’immobile sito in via -OMISSIS- 16, come risulta dagli allegati elaborati di progetto composti da n. 1 tavola riepilogativa delle tavole 1, 2, 3 in atti …”, approvando così espressamente le tavole allegate dalla cui disamina emerge chiaramente la presenza del vano cucina da ritenersi evidentemente autorizzato dal medesimo permesso n.57/2004. D’altra parte in senso favorevole alla prospettazione della parte appellante depone l’invocato art. 9 bis, co.1 bis, D.P.R. 380/2001. Il Comune, sia nell’ordinanza di demolizione n. 52/2024, sia nella relazione istruttoria depositata a seguito dell’ordinanza collegiale, sostanzialmente riconosce che il titolo edilizio rilasciato con il menzionato permesso di costruire n. 57/2004 descrive e quindi include anche la realizzazione del blocco cucina. Ciò nondimeno il Comune afferma (cfr. ordinanza di demolizione n. 52/2024 e relazione del 30.5.2025) che detto titolo non possa ritenersi legittimo o legittimante nuove costruzioni per presunta “falsa rappresentazione” della consistenza del fabbricato oggetto, all’epoca, di intervento, e per come invece risulterebbe delle risultanze cartografiche (le quali escluderebbero, a dire del Comune, l’esistenza del predetto blocco cucina). Il Comune con l’impugnata ordinanza n. 52/2024 ha ordinato la demolizione di un manufatto (i.e. vano cucina) che era stato in precedenza autorizzato con il permesso di costruire n. 57/2004, pur riconoscendo (cfr. ordinanza di demolizione n. 52/2024 e relazione del 30.5.2025) un “vizio” di detto provvedimento autorizzatorio per asserita “falsa attestazione” / “falsa rappresentazione e prospettazione” della consistenza dello stato dei luoghi, senza tuttavia aver provveduto al previo doveroso annullamento in autotutela del titolo legittimante (i.e. permesso di costruire n. 57/2004) e quindi in violazione della previsione di cui all’art. 21-nonies Legge 241/1990.
- VERBALE DI ACCERTAMENTO – FA PIENA PROVA RELATIVAMENTE AI FATTI ATTESTATI – LA FEDE PRIVILEGIATA NON SI ESTENDE AGLI APPREZZAMENTI E ALLE VALUTAZIONI DEL VERBALIZZANTE – Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 14.12.2016, n. 5262 e Cons. Stato, Sez. V, 11.3.2019, n. 1612). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, diversamente da quanto affermato dal T.a.r. nella sentenza appellata, la relazione relativa al sopralluogo (posta a fondamento della contestata ordinanza di demolizione) non può considerarsi atto fidefacente ai sensi dell’art. 2700 del codice civile poiché contiene sul punto valutazioni del pubblico ufficiale. In particolare, nel caso in esame l’asserita inesistenza della porzione di fabbricato poi assentita come locale cucina e annessi servizi, poiché desunta dal pubblico ufficiale sulla scorta di valutazioni e percezioni sensoriali dell’istruttore, non costituisce un fatto avvenuto in sua presenza o compiuto dal medesimo pubblico ufficiale (e quindi dallo stesso accertato direttamente), e conseguentemente, non gode di piena prova sino a querela di falso. Ne discende che la sentenza appellata non è condivisibile e merita di essere riformata nella parte in cui il T.a.r. attribuisce alla relazione tecnica datata 15.11.2023, relativa al sopralluogo del 31.10.2023, piena prova sino a querela di falso in ordine all’epoca ed alla consistenza del fabbricato oggetto di ristrutturazione con permesso di costruire n. 57/2004.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3/10/2025, n. 3061 – testo integrale sentenza
- DEROGA AL P.G.T. PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) QUALE IMPIANTO DI INTERESSE PUBBLICO – Il rilascio di un PdC in deroga è senz’altro limitato dalla normativa statale e regionale alla realizzazione di “impianti pubblici” oppure di “interesse pubblico”, ma questi ultimi possono essere anche strutture di proprietà privata purché destinati a finalità di carattere generale, finalità che devono essere valutate dalla Pubblica Amministrazione, chiamata quindi ad accertare l’esistenza di un nesso fra la destinazione dell’impianto e l’interesse pubblico da perseguire (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV, sent. n. 9924/2023, dove è ribadito anche che il Comune gode di ampia discrezionalità nell’autorizzazione del PdC in deroga). La giurisprudenza, ispiratasi a tale principio, ha reputato ammissibile il rilascio di un titolo in deroga per la realizzazione anche di strutture alberghiere, ancorché nelle stesse è svolta un’attività di carattere imprenditoriale (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, sent. n. 4518/2014, con la giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso di una RSA, quest’ultima svolge un’attività di carattere sanitario ed assistenziale a favore di soggetti fragili e non autosufficienti, per cui appare arduo sostenere che la struttura non soddisfa un interesse di carattere generale (sulla specifica funzione delle RSA si veda il DPR 14.1.1997, vale a dire l’atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, contenente una specifica parte per le RSA).
- DEROGA AL P.G.T. MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO – Parte ricorrente si duole del fatto che il PdC in deroga ha carattere di permesso convenzionato e ciò finirebbe per snaturare la funzione del PdC medesimo. Tale censura non merita condivisione. La figura del permesso di costruire convenzionato trova attualmente il proprio fondamento nell’art. 28 bis del TUE; si tratta di una norma di carattere generale per la quale la convenzione accessoria al PdC può prevedere – fra l’altro – la cessione di aree o la realizzazione di opere di urbanizzazione. Non sussiste alcun ostacolo – logico o giuridico – all’applicazione dell’art. 28 bis citato ai PdC in deroga, ben potendo anzi la convenzione disciplinare compiutamente gli obblighi della parte privata nei confronti dell’Amministrazione. Nel caso di specie le NTA del PGT prevedono per l’ambito AT06 la cessione al Comune di una porzione dell’ambito stesso denominata UM 2 e la convenzione regola appunto la citata cessione, oltre che la realizzazione di opere di urbanizzazione a carico del privato. In definitiva, la convezione accessoria al PdC in deroga non contrasta con le superiori previsioni di legge e anzi appare necessaria per la corretta attuazione delle norme del PGT.
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 17/10/2025, n. 2289 – testo integrale sentenza
- ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIA – DOVERE DI ESPLICITARE L’INTERESSE PUBBLICO ALL’ANNULLAMENTO E DI CONSIDERARE IL CONTRAPPOSTO INTERESSE DEL PRIVATO AL MANTENIMENTO – La semplice constatazione della realizzazione di un manufatto in zona gravata da vincolo di inedificabilità non è da sola sufficiente a sorreggere la caducazione del titolo edilizio, incombendo sulla P.A. il dovere di esplicitare l’interesse pubblico (diverso da quello al ripristino della legalità) a fondamento delle sue determinazioni; nonché di chiarire le ragioni per le quali il medesimo è da considerare prevalente sul contrapposto interesse del privato al mantenimento in essere delle opere.
- MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER L’AUTOTUTELA E ASPETTI GIA’ NOTI AL COMUNE AL MOMENTO DELL’ISTRUTTORIA – Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 21 nonies, comma 1 (legge n. 241/1990) non intercetta l’esimente del successivo comma 2 bis in considerazione della circostanza che l’elemento non dichiarato dalla parte privata in seno all’istanza – ossia la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta – non riguardava aspetti non conosciuti dal Comune, ma, diversamente, un elemento essenziale dell’istruttoria, ossia il vincolo paesaggistico sull’area, la cui presenza era ben nota al Comune e che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare. La mancata dichiarazione della presenza del vincolo si rivelava, pertanto, del tutto neutra rispetto agli obblighi endoprocedimentali del Comune. Ne discende l’inidoneità dell’omessa dichiarazione della presenza del vincolo a spostare in avanti il termine di adozione dell’atto di autotutela voluto dall’art. 21 nonies citato (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26.02.2025, n. 1702).
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 6/10/2025, n. 3105 – testo integrale sentenza
- CONTROLLO AMMESSO DALLA VICINITAS – il criterio di legittimazione della vicinitas non consente un controllo generalizzato su tutti gli aspetti e, pertanto, i motivi di ricorso ammissibili vanno circoscritti all’interesse dichiarato dalla ricorrente; interesse che, nel caso di specie, è stato individuato nella preservazione di visuale, luce, aria e luminosità del proprio appartamento. Va da sé, quindi, che la ricorrente non avrebbe avuto interesse fin dall’origine né al terzo motivo (la bonifica ambientale riguarda i residenti della torre) né al quarto motivo (è frontista, ragion per cui non vi è interesse a dolersi delle distanze).
- STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE – lo stato legittimo di un immobile è quello che risulta dai titoli edilizi, potendosene prescindere solo per gli immobili “realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio” nonché per quelli relativamente ai quali “sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”: in termini, Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7829.
- LIMITI ALLA SINDACABILITA’ DEL PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – Il parere della Commissione per il Paesaggio è espressione di discrezionalità tecnica e come tale sindacabile in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale.
- TUTELA DEL TERZO NEI CONFRONTI DELLA S.C.I.A. – L’art. 19, comma 6-ter, L. n. 241 del 1990, nell’esplicitare che le SCIA non sono provvedimenti amministrativi, stabilisce altresì espressamente che le stesse non sono autonomamente impugnabili e che dunque l’unico modo per procedere alla loro contestazione in via processuale è la previa sollecitazione dei poteri di controllo comunale e la successiva impugnazione dei provvedimenti che il Comune assume nell’esercizio di tali poteri. Il sistema di tutela giurisdizionale disciplinato dall’art. 19, co.6-ter della L. 241/90, cioè, porta con sé l’ulteriore conseguenza per cui nell’impugnare il provvedimento comunale che decide su un esposto presentato non si possono far valere asseriti vizi ulteriori e diversi da quelli nello stesso evidenziati e solo rispetto ai quali il Comune si è espresso nell’esercizio del proprio potere di controllo; ciò in quanto, altrimenti, il privato censurerebbe surrettiziamente ed inammissibilmente aspetti della SCIA e non del provvedimento amministrativo, che invece costituisce l’unico atto impugnabile. Non solo, l’inconfigurabilità di un motivo di ricorso così strutturato discende altresì dall’art. 34, comma 2, del C.p.A. che non ammette pronunce, da parte del Giudice, su poteri amministrativi non ancora esercitati. Tali conclusioni trovano conferma nella recente giurisprudenza che così si è pronunciata: “nel caso dell’attivazione del sindacato giurisdizionale sul silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di verifica proposta ai sensi dell’art. 19, co. 6-ter cit., l’obbligo di verifica dell’amministrazione concerne i soli aspetti di illegittimità segnalati dall’istante, e nei limiti in cui detti aspetti riguardino una violazione di norme che, poste a tutela dell’interesse pubblico in materia edilizia e urbanistica, comportino (anche) una lesione di posizioni di interesse legittimo … Diversamente opinando (e cioè scollegando la tutela offerta dalla verifica dell’interesse dell’istante e, successivamente, delle condizioni dell’azione in capo al medesimo nella veste di ricorrente), l’istanza di verifica di cui all’art. 19, co. 6-ter, lungi dall’essere lo strumento (unico) di tutela offerto al privato avverso la Scia innanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 6.10.2017 n. 4659), finirebbe con il risolversi in una “denuncia” non meglio qualificata avverso presunti “abusi edilizi” da accertare. D’altra parte, così come non sussiste un obbligo di provvedere coercibile in capo all’amministrazione riferito alla generica istanza di attivazione dei propri discrezionali poteri di autotutela, e dunque non sussiste in questi casi il conseguente silenzio inadempimento (Cons. Stato, sez. IV, 7.6.2017 n.2751), allo stesso modo non può sussistere un obbligo di verifica “generale” dell’attività edilizia intrapresa in base a Scia da parte dell’amministrazione sulla base dell’istanza ex art. 19, co. 6-ter. Tale obbligo sussiste solo per quegli aspetti che, collegandosi alla tutela procedimentale di posizioni soggettive di interesse legittimo, distinguono l’istante – in tal modo “qualificandolo” – dalla posizione di mero denunciante” (Consiglio di Stato sez. IV, 30.8.2018, n. 5115; cfr., altresì in termini, TAR Lazio – Roma, Sez. II, 1.3.2024, n. 4163); “l’esercizio dei poteri inibitori/repressivi/ conformativi del Comune avviene secondo le forme e i limiti dell’autotutela (art. 19, comma 4, l. n. 241/1990) e deve quindi muoversi nel perimetro delle argomentazioni spese dal terzo nel proprio atto di impulso. Esso non può intendersi in termini di controllo generalizzato sui requisiti e presupposti della SCIA che si assumono già positivamente accertati per effetto del decorso del termine di 30 giorni previsto per l’esercizio dei poteri di controllo “ordinari”” (TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 1.12.2023, n. 374). Sulla questione dei limiti della tutela del terzo dinanzi alla SCIA si è già espressa la Corte costituzionale: “Il problema indubbiamente esiste, ma trascende la norma impugnata (n.d.r., l’art. 19, comma 6 ter, l. n. 241/1990). Esso va affrontato in una prospettiva più ampia e sistemica che tenga conto dell’insieme degli strumenti apprestati a tutela della situazione giuridica del terzo. In particolare, nella prospettiva dell’interesse legittimo, il terzo potrà attivare, oltre agli strumenti di tutela già richiamati, i poteri di verifica dell’amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art.21, co.1, L. n.241 del 1990 (in questo caso «non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge»); potrà sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore, spettanti all’amministrazione, ai sensi dell’art. 21, co.2-bis, L. 241/1990, come, ad esempio, quelli in materia di edilizia, regolati dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Testo A)», ed espressamente richiamati anche dall’art. 19, comma 6-bis. Esso avrà inoltre la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della PA in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica (l’art. 21, co.2-ter, L. 241/1990 fa espressamente salva la connessa responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente, ove la segnalazione certificata non fosse conforme alle norme vigenti). Al di là delle modalità di tutela dell’interesse legittimo, poi, rimane il fatto giuridico di un’attività che si assuma illecita, nei confronti della quale valgono le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica. Tutto ciò, peraltro, non esclude l’opportunità di un intervento normativo sull’art.19, quantomeno ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell’attività segnalata e, dall’altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione e al conseguente effetto estintivo di tale potere”.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 23/7/2025, n. 2757 – testo integrale sentenza
- S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE – DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – DISCREZIONALITA’ TECNICA DEL COMUNE NELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI ELEMENTI DI CONTINUITA’ FRA IMMOBILE DA DEMOLIRE E IMMOBILE DA REALIZZARE – NON AVREBBE SENSO AUTORIZZARE INTERVENTI EDILIZI CONSIDERATI, DAL GIUDICE PENALE, IN CONTRASTO CON LA LEGGE PENALE – L’art. 10 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020 ha modificato il terzo e il quarto periodo dell’art.3, lett. d), del d.P.R. 380/2001 stabilendo che <<nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche […]. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza>>. Questa norma ha specificato che rientrano nell’ambito concettuale della ristrutturazione edilizia anche quegli interventi che comportano la realizzazione di un edificio diverso, rispetto a quello demolito, per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In realtà anche la legislazione previgente dava della ristrutturazione una definizione molto ampia posto che l’art. 3, lett. d), del d.P.R. 380/2001, nella formulazione antecedente alla novella del 2020, poneva quale unico limite, per poter considerare un intervento di demolizione e ricostruzione alla stregua di un intervento di ristrutturazione edilizia, quello del rispetto della precedente volumetria: in tal senso disponeva il terzo periodo della citata lett. d), derogato, per gli interventi su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, dall’ultimo periodo che, per questo specifico caso, imponeva anche il rispetto della sagoma. Va ora osservato che, secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 786 del 2020, sebbene nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione non sia necessario il rispetto del vincolo della sagoma, si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22.6.2021, n.4791; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18.5.2020, n.841). Questo orientamento è stato confermato dalla Cassazione penale anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art.10 del D.L. n. 76/2020. Afferma invero la Corte di Cassazione che << la conferma della ontologica necessità che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, non possa prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente, è fornita dallo stesso art. 10 sopra già citato, integrativo dell’art. 3 co.1 lett.d) del D.P.R. 380/2001, laddove si premette che le novelle introdotte rispondono “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo>> (Cassazione penale, sez.III, 6.11.2022, n.1670). A questa giurisprudenza si è di recente adeguata la Sezione (si veda in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, sez.II, 7.8.2024, n. 2353). Contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’interpretazione fornita dalla disposizione di servizio n. 4/2024 del Comune di Milano all’art. 3, co.1, lett.d), d.P.R. 380/2001 deve considerarsi corretta, con conseguente irrilevanza delle ragioni che hanno determinato il Comune ad emanare tale atto (ragioni che peraltro appaiono comprensibili e compatibili con l’interesse pubblico posto che non avrebbe senso autorizzare interventi edilizi considerati, dal giudice penale, in contrasto con legge penale). Per qualificare l’intervento oggetto della SCIA del 20.10.2020, il Comune di Milano ha quindi dovuto procedere alla valutazione riguardo alla sussistenza/assenza di elementi di continuità fra immobile da demolire e immobile da realizzare. Questa valutazione costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica la quale, come noto, può essere sindacata dal giudice amministrativo solo nel caso di evidenti errori di fatto e/o di manifesta irragionevolezza. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, non ricorrano le ipotesi che consentono il sindacato del giudice amministrativo, posto che non pare irragionevole escludere la sussistenza di elementi di continuità quando, come nel caso di specie, un edificio a due piani, di cui uno solo adibito a residenza, viene sostituito da una palazzina di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti che, all’evidenza, produce un carico urbanistico ampiamente superiore e, perciò, molto diverso da quello prodotto dall’edificazione precedente. Diviene a questo punto agevole rilevare la correttezza della decisione di inibire la SCIA del 20.10.2020 posto che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’intervento di cui è causa deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione, e che non è contestato che l’immobile che la ricorrente intendere realizzare in sostituzione di quello da demolire svilupperà una superficie coperta superiore al parametro stabilito dall’art. 21, co.9, lett.b), della NA del Piano delle Regole del PGT il quale, per le nuove costruzioni, prevede che la superficie coperta deve essere inferiore al 60 per cento della superficie fondiaria.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 25/9/2025, n. 16587 – testo integrale sentenza
- PRESENTAZIONE DI SCIA IN SANATORIA E ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – NECESSITA’ DI TITOLO EDILIZIO PER CONDONO STRAORDINARIO O PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ – Non si ammettono la d.i.a. o la s.c.i.a. in sanatoria presentate successivamente al completamento dell’opera abusiva ed utilizzate come strumento di sanatoria giacché gli illeciti edilizi in questione, ad eccezione dei casi contemplati dall’ art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, possono essere sanati soltanto in forza di titolo edilizio per condono straordinario o per accertamento di conformità….in base al principio di tipicità degli atti amministrativi, una istanza di permesso di costruire o una s.c.i.a. può avere ad oggetto solo lo svolgimento di attività edilizia futura”(cfr. ex multis, Cons. St., IV, n. 4200/2023, id., VI, n. 5746/2022; id., IV, ord. n. 4573/2010). La presentazione della SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione né è idonea ad influire in alcun modo sulla legittimità della stessa, atteso che la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all’art. 36 del DPR 380/2001, o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti (della c.d. doppia conformità sostanziale). Pertanto, perché potesse prodursi la sospensione dell’effetto della ordinanza di demolizione, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma nel caso di specie non è stato provato che dette istanze siano state presentate.
- PIANO URBANISTICO COMUNALE – VINCOLI CONFORMATIVI E VINCOLI ESPROPRIATIVI O SOSTANZIALMENTE ESPROPRIATIVI – I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi atteso che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione) e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono; mentre i secondi sono quelli che riservano alla mano pubblica l’edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto del diritto di proprietà su di un determinato bene (Cons. Stato, II, 28.2.2022, n. 13679. Secondo il medesmo giudice amministrativo è conformativa, in particolare, la destinazione a verde pubblico di un’area, soprattutto «quando lo strumento urbanistico consente di realizzare le finalità di interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata, o promiscua, in regime di economia di mercato, senza la previa ablazione del bene, con conseguente possibilità per il proprietario di sfruttamento del proprio diritto dominicale, sia pure nei limiti previsti dal PRG» (Cons. Stato, VII, 21.8.2024, n. 7183), nonché «la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal P.R.G. ad aree di proprietà privata» (Cons. Stato, II, 24.10.2020, n. 6455). Più in generale, la giurisprudenza riconosce natura conformativa alle destinazioni a “parco urbano”, “verde pubblico”, “verde urbano” o “verde attrezzato”, «posto che, usualmente, tale destinazione non impedisce ogni possibilità di utilizzazione dei terreni da parte dei proprietario» (Cons. Stato, IV, 2.2.2023, n. 1172). Nel caso di specie appaiono pienamente integrati i presupposti perché possa parlarsi della costituzione di un vincolo conformativo (e non espropriativo) sulla proprietà della ricorrente. Non si intravede nessuna forma “larvata” di espropriazione, bensì la legittima attribuzione della destinazione ad uso pubblico di un’area che non comprime l’iniziativa economica privata al punto da determinarne il paventato depauperamento e, quindi, l’assoggettamento al regime proprio dei vincoli espropriativi.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 22/7/2025, n. 2749 – testo integrale sentenza
- STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE – ART.9 BIS DPR 380/2001 – VERIFICA DELLA LEGITTIMITA’ DEI TITOLI EDILIZI PREGRESSI – ATTESTAZIONE ESPLICITA DELLA REGOLARITA’ DEI TITOLI DA PARTE DEL COMUNE – Con l’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 69 del 2024, convertito con modifiche dalla L. 105/2024, il legislatore ha deciso di tutelare l’affidamento del privato consentendo, a determinate condizioni, di dare rilevanza esclusiva alle risultanze dell’ultimo titolo, comprese quindi le dichiarazioni rese dal progettista nella relativa pratica e concernenti lo stato di fatto. Stabilisce infatti l’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla citata norma, che <<Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi…>>. Come si vede, questa disposizione, utilizzando la congiunzione “o” in luogo della congiunzione “e”, consente ora di dare rilevanza esclusiva all’ultimo titolo riguardante un intervento che ha interessato l’immobile nella sua interezza, impedendo così all’amministrazione di contestare, successivamente al suo rilascio, precedenti abusi non riscontrati in quella sede. La norma subordina però questo favorevole effetto alla condizione che l’amministrazione, in sede di rilascio dell’ultimo titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo, l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio, ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dall’amministrazione circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti che legittimano lo stato di fatto in esso dichiarato. La giurisprudenza di questo T.A.R. ha chiarito che l’attestazione dell’amministrazione circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita, e che, in assenza di tale attestazione esplicita, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente ai fini che qui interessano, poiché la circostanza che un’opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 25.1.2025, n. 227).
- COMMERCIO – AUTORIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – CONCETTO DI VICINITAS COMMERCIALE AL FINE DELL’IMPUGNATIVA DELL’AUTORIZZAZIONE DI NUOVA ATTIVITA’ COMMERCIALE – Il concetto di vicinitas commerciale è definito, in generale, come la posizione dei soggetti i quali “agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 dicembre 2023 n. 11367; 28 giugno 2022 n. 5353; 3 settembre 2014 n. 4480). Ancorché il concetto di vicinitas commerciale, ai fini della impugnativa dei titoli autorizzatori di nuove attività commerciali, sia stato significativamente ridimensionato in sede giurisdizionale, nel caso di specie la sussistenza delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire; interesse a ricorrere) non può essere fondatamente contestata, tenendo conto del fatto che, da un lato, vengono in rilievo due medie strutture di vendita poste nelle immediate vicinanze (anche se non in posizione confinante), che commercializzano (almeno in parte) prodotti del medesimo settore (alimentare), dall’altro, non può attribuirsi rilievo dirimente al fatto che la società appellante gestisce una struttura di vendita appartenente alla categoria dei c.d. discount, atteso che la distinzione tra i discount e i supermercati di tipo tradizionale si è progressivamente ridotta negli ultimi anni (è dato di comune esperienza che anche i c.d. discount commercializzano prodotti dei più noti marchi commerciali).
- ESIGENZA DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA QUALE PRESUPPOSTO DEL TITOLO ABILITATIVO – VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEL GRADO DI URBANIZZAZIONE – SUPERAMENTO DEI 25 METRI DI ALTEZZA DEL FABBRICATO – Il consolidato indirizzo giurisprudenziale ha più volte affermato che l’esigenza della pianificazione attuativa, quale presupposto per rilascio del permesso di costruire relativo a fabbricati, si rende necessaria quando si tratta di asservire per la prima voltaun’area non ancora urbanizzata, o per raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente, valutando la realizzazione o potenziamento di opere, urbanizzazioni e servizi necessari collettivi (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 18/1980, Adunanza plenaria n. 12/1992). Il consolidato indirizzo giurisprudenziale esclude la necessità della pianificazioneattuativa (Cons. di Stato n. 8325/2023, n. 2839/2023, n. 2777/2021, n.1434/2016, n.4200/2013) in presenza di una zona già completamente urbanizzata, quando lasituazione di fatto evidenzi una completa edificazione dell’area, tale da renderla incompatibile con un piano attuativo (Cons. di Stato, Sez. IV, n.3809/2025; Cons. diStato, sez. IV, n. 7620/2021). Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta incontestato che l’area dell’intervento si colloca in una zona interamente compromessa sotto il profilo urbanistico, integralmente interessata dacostruzioni e dotata di tutte le opere di urbanizzazione. Al Comune spetta un amplissimo margine di discrezionalità nella valutazione della congruità del grado di urbanizzazione. Il sindacato giurisdizionale sotto tale profilo risulta relegato al riscontro della palese illogicità ed irragionevolezza delle determinazioni assunte o al rilievo di errori di fatto idonei ad inficiare le determinazioni assunte. (cfr.Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545). L’edifico in progetto prevede la realizzazione di cinque trilocali, dal primo piano alquinto piano, e un’ulteriore unità immobiliare posta su tre piani, dal sesto piano all’ottavo piano. Dall’esame documentale e dal contraddittorio processuale non si rinvengono elementi concreti tali da scalfire, sul piano della logicità e ragionevolezza, la scelta del Comune di Milano consentire, nella fattispecie de qua, l’intervento con P.d.C. senza la predisposizione di una pianificazione attuativa: non risulta dagli atti di causa una compromissione dei valori urbanistici o la necessità di correggere un disordine edificativo in atto (Cfr. Cass. pen.,sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880) ovvero la necessità di rivedere la situazione dei servizi a standard. Sulla base di quanto sopra osservato, il TAR ritiene legittima la scelta comunale di assentire l’intervento in esame mediante titolo edilizio diretto, nonostante il superamento dei 25 mt di altezza del fabbricato.
- Vedasi però su questo stesso tema il diverso avviso espresso, il giorno prima, dalla Terza Sezione della Cassazione Penale con la sentenza 21/7/2025, n.26620, qui di seguito riportata.
Cassazione Penale, sez. III, 21/7/2025, n. 26620 – testo integrale sentenza
- ESIGENZA DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA QUALE PRESUPPOSTO DEL TITOLO ABILITATIVO – VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEL GRADO DI URBANIZZAZIONE – SUPERAMENTO DEI 25 METRI DI ALTEZZA DEL FABBRICATO – In ogni caso e per completezza, si osserva che i predetti rilievi critici sono comunque manifestamente infondati. Ai sensi dell’art. 41-quinquies comma 6 della L. 1150/42, nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. La lettera della norma appare inequivoca, molto chiara, nello stabilire, senza alcun termine o condizione avente portata anche cronologica conclusiva, la necessità del previo piano particolareggiato o lottizzazione planivolumetrica, per i comuni tutti dotati degli strumenti urbanistici ivi citati e per le zone in cui siano consentite costruzioni dalle caratteristiche pure descritte nello stesso articolo; le quali ultime, in maniera incontestata, paiono corrispondenti a quelle interessate dagli interventi in questione. Tale disposizione peraltro, alla luce, sul piano sistematico, anche delle altre previsioni ivi contenute, seppur abrogate poi ex D.P.R. 380/01 , chiaramente inerisce alla materia della regolazione urbanistica del territorio come affidata, mediante regole fondamentali, allo Stato; per cui appare innegabile la sua natura di previsione riconnessa al generale principio della pianificazione, di cui integra necessariamente una esplicazione ulteriore, anche essa di tipo fondamentale e non certamente di dettaglio: ciò in quanto, con la previsione in esame, che sancisce la necessità di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate in presenza di date edificazioni edilizie in progetto e in ragione delle loro caratteristiche ritenute particolarmente impattanti, si esprime il senso profondo del principio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, connotato dalla sua precipua funzione di garanzia dell’ordinato sviluppo del territorio. La Corte costituzionale, è opportuno in proposito ricordarlo, ha sul punto sottolineato che il senso del principio di pianificazione sta nella esigenza di “una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto”, esigenza “funzionale all’ordinato sviluppo del territorio” (da ultimo v. Corte cost., 4 luglio 2024, n. 119).
- ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ EX ART. 36-BIS D.P.R. 380/2001 s.m.i. CON PROSPETTAZIONE DI DEMOLIZIONI E MODIFICHE ALLE OPERE OGGETTO DI SANATORIA – VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI DIFFORMITA’ NON CON RIGUARDO ALLE OPERE ABUSIVE MA A QUELLE RESIDUE DOPO IL PREVISTO RIPRISTINO. – In estrema sintesi la ricorrente ha contestato l’assunto a base del provvedimento comunale impugnato, secondo il quale le opere eseguite sarebbero state da ascrivere alla categoria della “totale difformità” e quindi insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis TUED. Al contrario, nell’ottica della ricorrente, considerando il progetto di ripristino, sarebbe venuta a cadere la “totale difformità” delle opere contestate e, in particolare, del volume realizzato nel piano seminterrato. Nello specifico la ricorrente ha censurato il presupposto fattuale da cui l’Amministrazione ha mosso le proprie considerazioni, sottolineando di aver progettato il ripristino di un vano tombato in luogo dell’area seminterrata. La sanatoria richiesta è consistita non solo nell’accertamento della conformità sotto i profili venuti in rilievo (urbanistico, edilizio, paesaggistico), ma anche nella prospettazione di attività di demolizione e comunque di modifiche tali da rendere compatibili le opere sotto i profili ritenuti inadeguati dal Comune. Il TAR ritiene fondato l’argomento secondo il quale, a fronte di un’istanza presentata ai sensi dell’articolo 36bis TUED, lì dove l’istante abbia proposto, come nel caso in esame, un progetto di ripristino, eventuali difformità si sarebbero dovute valutare non con riguardo alle opere abusive, bensì rispetto a quelle residue a seguito del previsto ripristino. A fronte di un progetto di ripristino presentato in sede di sanatoria ex art. 36-bis TUED la totale difformità va valutata confrontando l’opera abusiva con quella autorizzata o con il progetto di ripristino. Il fatto che spetti al Comune valutare la procedibilità dell’istanza e la sussistenza dei presupposti normativi per l’applicazione dell’istituto non vuol dire che il privato non possa promuovere il parziale ripristino delle opere chiedendo la regolarizzazione delle altre. In tali casi, secondo il TAR, ben può il Comune valutare l’opera prevista e se del caso subordinare il rilascio del provvedimento favorevole all’effettiva realizzazione degli interventi di rispristino. Ma questa competenza comunale prevista dall’art. 36-bis TUED non implica, come invece sostenuto dalla difesa comunale, che le uniche iniziative di ripristino possano essere promosse dall’Amministrazione. Il dato letterale della disposizione non consente di precludere al privato istante la presentazione di un progetto che, per l’appunto, così come ha fatto la ricorrente, preveda la eliminazione – nel caso in esame mediante tombatura – delle opere non sanabili. Segnatamente mediante la sanatoria – recentemente introdotta dal DL. n. 69/2024 – prevista dall’art. 36 bis TUED è possibile proporre – come avvenuto nella vicenda in esame – la demolizione o comunque la modifica delle opere oggetto di sanatoria. Tra gli interventi che il Comune può indicare al fine di determinare il buon esito dell’istanza rientrano, tra l’altro, quelli relativi alla “rimozione delle opere che non possono essere sanate…”. Non vi sono disposizioni che escludano che l’indicazione degli interventi da eseguire per rendere compatibili le opere possa promanare dal tecnico incaricato dal privato. A fronte di un’espressa progettazione contenente un piano di demolizioni proveniente dall’interessato, le vigenti disposizioni conducono a ritenere che il Comune, prima di respingere l’istanza di sanatoria sia tenuto, quantomeno, a indicare all’istante (segnalante) se le misure previste siano o meno idonee a superare le criticità rilevate. Il Comune avrebbe dovuto valutare se l’abuso contestato potesse essere ricondotto a conformità mediante il progetto di regolarizzazione proposto dalla ricorrente e, se del caso, indicare le ulteriori misure necessarie di ripristino. E si aggiunga che quand’anche il Comune avesse inteso subordinare il parere favorevole all’intervento all’avvio delle attività progettate avrebbe, comunque, dovuto partecipare all’interessata la propria interpretazione della disciplina normativa di riferimento e segnatamente dell’art. 36-bis TUED, aprendo un’interlocuzione endoprocedimentale sul punto. Il ricorso è stato dal TAR accolto con conseguente annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 36-bis TUED. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso il Comune dovrà rivalutare l’istanza riconsiderando il progetto alla luce della prevista eliminazione del volume corrispondente al piano interrato. Nell’occasione potrà il Comune ben concedere un termine massimo per l’esecuzione dell’intervento subordinando l’accoglimento dell’istanza alla verifica delle attività effettivamente eseguite. Nel contempo il Comune, rivalutata l’istanza, ove la riterrà quantomeno ammissibile, dovrà inoltre necessariamente coinvolgere nel procedimento – come previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 36bis TUED – le autorità preposte alla tutela dei vincoli presenti nell’area su cui è edificato il manufatto.
- INSERIMENTO DI TRE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E UFFICI IN LUOGO DI PREESISTENTE OPIFICIO – NECESSITA’ DI PIANO ATTUATIVO – ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE – L’art. 41-quinquies, comma 6, L. n. 1150 del 1942, prevede che: “nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3 metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a m 2,5, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.”. La disposizione è chiara nell’imporre la redazione di un piano particolareggiato in relazione a interventi che prevedono la realizzazione di volumi superiori a 3 metri cubi per metro quadrato di area edificabile. Nel caso in esame, l’intervento proposto dalla odierna parte appellante presuppone la previa approvazione di un piano particolareggiato, posto che esso si caratterizza per avere un indice di fabbricabilità di 5 mc/mq.. Il forte impatto sul territorio del proposto intervento – il quale si caratterizza per la realizzazione, in luogo del preesistente opificio, di tre medie strutture di vendita ed uffici direzionali – impone, dunque, la necessaria verifica del suo armonico inserimento all’interno del territorio in esame, che solo l’approvazione del piano attuativo è in grado di realizzare. In tal senso, il Comune, nel provvedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. (…), ha avuto modo di chiarire che l’edificio della società appellante si caratterizza per una forte carico insediativo, non supportato da adeguati spazi a destinazione pubblica.
- PTCP – PREVISIONI CHE INCIDONO SULLA CAPACITA’ EDIFICATORIA DEI SUOLI AVENTI DESTINAZIONE ECONOMICO PRODUTTIVA – CONTROLLO DEL CONSUMO DEL SUOLO e RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA – Con particolare riferimento alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e Brianza, la Sezione ha già più volte riconosciuto che appartiene alla Provincia anche il potere di introdurre, in sede di PTCP, previsioni che incidono sulla capacità edificatoria dei suoli, nel senso di rendere oltremodo gravosa (rectius, vietata) ogni possibilità di edificazione di aree, ove anche esse aventi una destinazione economico-produttiva in virtù della pianificazione urbanistica comunale […] quando tali divieti si impongano per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento del consumo di suolo. Tale finalità (contenimento del consumo del suolo) ha una valenza trasversale e, pertanto, prevale sulle scelte urbanistiche del Comune che non possono porsi in contrasto col piano sovraordinato, ma solo in rapporto di miglioramento. […]” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6483/2018 cit.). Tale potere della Provincia è stato, pertanto, nella fattispecie in esame, coerentemente e ragionevolmente finalizzato al controllo del consumo del suolo e alla ricomposizione paesaggistica; il suddetto criterio informatore del PTCP non solo risulta conforme alle indicazioni della regione Lombardia bensì è caratterizzato da un’ampia discrezionalità, il cui esercizio, comportando anche un apprezzamento di merito, finisce per essere sottratto al sindacato di legittimità, salvo che le relative valutazioni non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Per le medesime ragioni, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso.
- PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA – OPERA IL PRINCIPIO DI REALTA’ – RICONOSCIMENTO DELLE EFFETTIVE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO – In sede di panificazione paesaggistica deve operare il «principio di realtà», sia sul piano fattuale che su quello giuridico, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei luoghi e della corretta ricognizione del patrimonio paesistico effettivamente esistente, pena l’indebita compressione delle facoltà dominicali a fronte di inesistenti valori paesaggistici. Il potere di pianificazione paesaggistica – gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello di pianificazione urbanistica dei Comuni, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 145 comma 3 D.lgs. n. 42/2004 – presuppone innanzitutto l’esatto “riconoscimento”, da parte del pianificatore, di quelle che sono le reali ed effettive caratteristiche paesaggistiche del territorio. L’esatta ricognizione delle caratteristiche in parola costituisce, dunque, il presupposto indefettibile per la successiva elaborazione delle specifiche prescrizioni di uso del territorio, da suddividere in “Ambiti”, e, quindi, per l’individuazione dei c.d. “obiettivi di qualità” da perseguire. Detto altrimenti, l’individuazione delle “prescrizioni di uso” (che si traducono nell’individuazione di tutte le attività umane che ivi possono essere svolte, ivi incluse quelle produttive ed edilizie) e degli “obiettivi di qualità” dei relativi ambiti paesaggistici costituisce esercizio di un potere pianificatorio di natura discrezionale che, tuttavia, presuppone, a monte, l’esatta ricognizione di quelle che sono le effettive ed attuali caratteristiche paesaggistiche del territorio da preservare, migliorare e tutelare (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 9.8.2022 n. 11119). Nel caso in esame, è rimasto incontestato che il terreno di proprietà delle ricorrenti è inserito in un’area edificata e, in particolare, è circondato sui tre lati da fabbricati ad uso residenziale. Tale stato dei luoghi è confermato dalla documentazione fotografica versata in atti. L’area in questione non risulta aver mantenuto la qualificazione nei termini di “porzioni di territorio caratterizzate ancora dall’uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo” che costituisce il tratto distintivo del c.d. “Paesaggio agrario di continuità”, secondo quanto previsto dall’art. 27 delle N.T.A. al P.T.P.R.. La qualificazione di siffatta area in termini di “Paesaggio agrario di continuità”, contenuta nella Tabella A del P.T.P.R., risulta, dunque, affetta, per come dedotto dalla parte ricorrente, da un evidente deficit istruttorio in quanto contrastante con le obiettive ed attuali caratteristiche del territorio e, quindi, con il principio di realtà.
- COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI NELLA MATERIA DEL TURISMO – CONTRATTI DI LOCAZIONE TURISTICA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE – RICOSTRUZIONE COMPLESSIVA DEL QUADRO NORMATIVO – Occorre premettere che, all’esito della legge costituzionale n. 3 del 2001, la materia del turismo non rientra più nella disciplina concorrente dello Stato e delle Regioni, ma è da annoverarsi nella competenza residuale delle Regioni (così Corte cost. n. 214 del 2006), che è tendenzialmente esclusiva, fermo restando la possibilità dell’intervento dello Stato nelle sue materie di competenza esclusiva di tipo trasversale, che possono interferire con il settore del turismo (v., ad es., v. Corte cost. n. 56 del 2020, che ha riconosciuto, con riferimento al servizio di trasporto locale, che è oggetto della potestà legislativa regionale, che lo Stato può esercitare la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che, stante la sua natura trasversale e il suo carattere finalistico, assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta). Tra tali materie trasversali deve essere ricompreso l’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l, cui è riconducibile la libertà contrattuale (che comprende la libertà del proprietario di un immobile di stipulare contratti di locazione). Tra le leggi statali che interferiscono con le problematiche in esame va ricordata la legge n. 217 del 1986 (legge quadro per il turismo, che, all’art. 6, contiene la definizione della casa vacanza); l’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in legge n. 96 del 2017, che contiene la disciplina fiscale delle locazioni brevi; il d.l. n. 145 del 2023, conv. in legge n. 191 del 2023, che ha assoggettato alla s.c.i.a. soltanto chi, in forma imprenditoriale, offra immobili in locazione turistica, mentre ha esteso a tutti gli immobili, offerti in locazione turistica, la normativa anti-incendi. Pure deve ricordarsi, per completezza, l’art. 117, sesto comma, Cost., da cui deriva la potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
3. La legge della Regione Lombardia n. 27 del 2015, avente ad oggetto le politiche regionali in materia di turismo, attribuisce all’art. 7 compiti ai Comuni, in particolare alla lett. e) il compito di vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive, incluse case e appartamenti per vacanze, e sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, e prevede anche per le locazioni turistiche, stipulate al di fuori di attività imprenditoriale, l’adempimento di una preventiva comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l’attività. La legge della Regione Lombardia non attribuisce, invece, ai Comuni altre funzioni in materia di turismo ed in particolare non riconosce alcuna potestà regolamentare, precisando all’art. 5 che spetta alla Regione l’individuazione dei requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, come definite dall’art. 18 (che non ricomprende genericamente tutti gli immobili locati per finalità turistiche), la determinazione degli standard di qualità delle strutture e delle procedure per la verifica del loro rispetto, rinviando per tale disciplina all’adozione di un proprio regolamento ex art. 37 (regolamento effettivamente intervenuto). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 84 del 2019, ha precisato che il legislatore lombardo – nel prevedere, all’art. 38 della legge n. 27 del 2015, che anche i locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unità ricettiva, da utilizzare nella pubblicità, nella promozione e nella commercializzazione dell’offerta turistica – ha inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche. Ha, inoltre, concluso che la comunicazione preventiva in esame si traduce in un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica e che le sanzioni previste per i correlativi inadempimenti non incidono sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato.
4. Alla luce di tale quadro di riferimento e coerentemente con la lettura della Corte costituzionale, la legge regionale n. 27 del 2015 attribuisce ai Comuni il compito di vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive, incluse case e appartamenti per vacanze (art. 7, lett e), ma non attribuisce ai Comuni poteri di controllo e vigilanza sulla stipula di contratti di locazione turistica, al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Inoltre, le strutture recettive sono definite e dettagliatamente elencate nell’art. 18 (strutture ricettive alberghiere: a) alberghi o hotel; b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi; d) condhotel; strutture ricettive non alberghiere: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù; c) foresterie lombarde; d) locande; e) case e appartamenti per vacanze; f) bed & breakfast; g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; h) aziende ricettive all’aria aperta) e non includono genericamente tutti gli immobili locati per finalità turistica. Il legislatore (regionale, ma prima ancora statale) ha ben chiaro il fenomeno delle locazioni a finalità turistica, concluse da parte dei proprietari degli immobili al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriale, ma ha mantenuto ferma una diversa disciplina per tali contratti, senza equiparare gli immobili che ne sono oggetto alle strutture recettive. Ad esempio, nella legge regionale n. 27 del 2015, l’art. 38, al comma 1-bis (nella versione introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. c, della legge regionale n. 20 del 2024 e, dunque, successivamente ai fatti di causa, ma che esplicita i principi già desumibili dal sistema normativo vigente e non ha, pertanto, carattere innovativo sul punto), stabilisce che tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l’attività, mentre le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale sono soggette alla presentazione della SCIA; al successivo comma 8, prevede che tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, nonché gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza. In definitiva, vi sono norme specifiche e puntuali che, talvolta, estendono una parte della disciplina delle strutture ricettive agli immobili oggetto di locazione turistica in forma non imprenditoriale, talvolta, al contrario, introducono regole e adempimenti diversi (in particolare la mera comunicazione e non la segnalazione certificata di inizio attività), proprio perché si tratta di immobili che non confluiscono in tale categoria e non sono soggetti all’intera disciplina. In particolare, l’art. 3 del regolamento della regione Lombardia n. 7 del 2016 (definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale n. 27 del 2015), al comma 3, estende la disciplina in esso contenuta agli alloggi o porzioni di essi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore a 30 giorni. Invero, tale disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, circoscrivendosi l’estensione a quella parte della disciplina compatibile con un contratto di locazione, concluso al di fuori di un’attività imprenditoriale e soggetto al codice civile, per cui, ad esempio, non si può estendere a tali locatori tutta la disciplina relativa ai servizi offerti. A ciò si aggiunga che il regolamento, al suo interno, distingue le plurime strutture ricettive, assoggettandole a requisiti diversi, per cui la collocazione dell’estensione in esame nell’art. 3, dedicato alle case vacanza, comporta la sua limitazione alla disciplina di queste strutture ricettive e, dunque, la necessità che l’immobile offerto in locazione possieda i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione (art. 3, comma 1); che la conclusione del contratto sia preceduta dalla comunicazione di inizio attività, con allegazione della riproduzione della planimetria corrispondente allo stato di fatto, più precisamente planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50 (art. 8, commi 2 e 3); che l’altezza minima rispetti le norme e i regolamenti igienico-edilizi comunali (art. 10, comma1). Deve evidenziarsi che l’art. 2 del regolamento n. 7 del 2016 prescrive che gli ostelli della gioventù devono risultare conformi alla disciplina in tema di eliminazione delle barriere architettoniche e risultare conformi alla disciplina in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori e clienti: prescrizioni che non sono, invece, ripetute per le case vacanza.
5. A livello di legislazione nazionale, va menzionato il d.l. n. 145 del 2023, conv. in legge n. 191 del 2023 (entrato in vigore successivamente alla comunicazione in esame ed ai provvedimenti impugnati). L’art. 13-ter, dedicato alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, ha previsto, al comma 8, che solo coloro che, direttamente o tramite intermediario, esercitano l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, sono soggetti all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività, in questo modo implicitamente escludendo tale adempimento ed i conseguenti poteri prescrittivi e inibitori di cui al comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 in ordine all’attività di locazione in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto degli immobili. Invero, la terminologia usata (segnalazione certificata inizio attività e comunicazione inizio attività) non è indifferente, non potendo collocarsi anche la mera comunicazione di inizio attività nell’ambito applicativo dell’art.19 della legge n. 241 del 1990, riferito solo ed esclusivamente all’esercizio dell’attività imprenditoriale e non invece all’attività di disposizione e di godimento dell’immobile da parte del proprietario/detentore. A ciò si aggiunga che il precedente comma 7 del medesimo art.13-ter assoggetta le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, ai requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, se gestite in forma imprenditoriale, mentre, in ogni caso, esige che tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Solo per completezza va evidenziato che l’art. 53 del d.lgs. n. 79 del 2011 (gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione), invocato dalla ricorrente appellante, certamente non esclude l’applicabilità agli immobili della disciplina edilizia, ma assoggetta il contratto di locazione per finalità turistica principalmente alla disciplina degli art. 1571 c.c.
6. In definitiva, nel quadro normativo attuale, l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dell’immobile, riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale, non ricade nell’ambito dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione, salvo previsioni specifiche, collegate a particolari categorie di immobili. Il limite tra l’attività imprenditoriale e non imprenditoriale si ricava implicitamente dalla disciplina delle case vacanze, che consente la gestione non imprenditoriale sino a 3 unità immobiliari (sebbene, secondo le circolari dell’Agenzia delle Entrate, a fini fiscali, il limite sia costituito da 4 unità immobiliari). Gli immobili, laddove destinati alle locazioni per finalità turistiche, devono, comunque, possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria (e, quindi, statale, ma anche regionale o comunale) per i locali di civile abitazione, come precisato dal regolamento della Regione Lombardia n. 7 del 2016, ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte dell’Amministrazione, della stipula del contratto, ma solo l’esercizio dei poteri previsti dalla normativa vigente relativamente alla conformazione dell’immobile.
- In particolare, in virtù dell’art. 38 della legge regionale n. 27 del 2015, anche nella versione ratione temporis vigente e come chiaramente esplicitato in quella attuale, in ossequio alle indicazioni del legislatore statale, la mera offerta in locazione turistica, al di fuori dall’esercizio di un’attività imprenditoriale, non richiede una segnalazione certificata di inizio attività, ma una mera comunicazione di inizio attività, a fini di monitoraggio, a cui non corrispondono poteri conformativi o inibitori dell’Amministrazione, che può eventualmente avviare un altro procedimento, riconducibile all’esercizio di altri poteri espressamente conferiti.
- ABUSO EDILIZIO IN AREA VINCOLATA – VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO – DIFFERENZA DALLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA – LE PARZIALI DIFFORMITA’ DOPO IL CD. “SALVA-CASA” – La “parziale difformità” dal permesso di costruire costituisca una categoria residuale presupponente che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, sia stato realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e assentite a livello progettuale, comunque tali da non snaturarne la consistenza. Si è, pertanto, in presenza di difformità parziale quando le modificazioni incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. La “totale difformità”, invece, al pari della “variazione essenziale”, si ha quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione. La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni, che completa la parte definitoria degli interventi, contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità, per le quali è comunque prevista, almeno in via astratta, l’ingiunzione a demolire l’opera realizzata: l’ipotesi di interventi “in assenza” di permesso o “in totale difformità”; l’ipotesi intermedia di “variazioni essenziali” dal titolo edilizio; l’ipotesi residuale della “parziale difformità” da esso. Il concetto di “variazione essenziale” attiene più propriamente alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle “varianti”, che pur afferendo alla medesima, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario in corso di edificazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 3.6.2021, n. 4279; id., 6.2.2019, n. 891). Mentre, cioè, le “varianti” in senso proprio – ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione – sono soggette al rilascio di “permesso in variante” (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le “varianti essenziali”, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione (cfr. Cassazione penale, sez.III, 27.2.2014, n.34099). Detto altrimenti, per distinguere la possibilità di utilizzare una concessione in variante in luogo di una nuova concessione occorre che le modifiche quantitative e qualitative siano compatibili con il disegno globale che ha ispirato il progetto originario in modo che la costruzione stessa possa considerarsi regolata dal titolo originario. Nel caso di specie, tuttavia, la natura abusiva dell’intervento e la tipologia di sanzione da irrogare non erano opinabili, insistendo lo stesso in area vincolata cui era applicabile l’art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 6.6.2001, n.380. La qualificazione dell’illecito, pertanto, in termini di totale difformità, di variazione essenziale ovvero di parziale difformità non incide sulla doverosità della sanzione demolitoria comunque riconducibile all’art. 31, comma 2, del medesimo decreto. Il richiamato art.32 del T.u.ed., infatti, dopo aver declinato la nozione di “variazione essenziale” demandandone l’individuazione alle regioni entro indici ben delineati (comma 1), prevede(va) nella formulazione vigente sino al 27.7.2024, che gli interventi qualificati tali, ove «[…] effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali». Avuto riguardo all’interpretazione giurisprudenziale, il Consiglio di Stato, nell’applicare l’art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha significativamente affermato che le difformità riscontrate, quale che ne sia la consistenza, devono dunque essere ricondotte a quest’ultima ipotesi. In altre parole, ove gli interventi non costituiscano ex se variazioni essenziali, per le quali trova applicazione il regime sanzionatorio di cui agli artt. 31 e 44 del T.u.ed., essi vengono comunque equiparati alle stesse per così dire ope legis (sul punto, v. anche Cons. Stato, sez. VI, 30.6.2022, n. 5421; id., 30.10.2020, n. 6651). Deve dunque precisarsi come non costituiscano in nessun caso ipotesi di parziale difformità dal p.d.c. ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 le opere eseguire su immobili soggetti a vincoli di tutela oppure su aree vincolate (come nel caso di specie). In tali ipotesi, l’art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione (come quella pecuniaria di cui all’art. 34). Anche la giurisprudenza penale si è espressa nel senso che, in presenza di un vincolo, le difformità dal titolo edilizio assumono, nella sostanza, valenza di difformità totali, statuendo che «[…] ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma terzo, d.P.R. 6.6.2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali» (così, tra le altre, Cass. penale, 24.11.2020, n.32736). Rileva il Collegio come le due ipotesi contemplate nella previgente stesura della norma in esame conseguissero ad una precisa scelta del legislatore di punire con maggior rigore gli scostamenti, anche minimali – fatta evidentemente eccezione per il regime delle c.d. “tolleranze costruttive” – dall’atto di assenso ove l’intervento edilizio sia realizzato su immobili o aree soggette a particolari regimi di tutela, ponendo in essere una vera e propria fictio iuris che rende superfluo qualsiasi maggior approfondimento in fatto e/o in diritto. Le opere realizzate sugli immobili di cui all’art. 32, comma 3, dunque, anche se minori e anche se accedono ad altre legittimamente edificate, mantengono comunque una specifica e predeterminata rilevanza, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo implicano l’immodificabilità dello stato dei luoghi senza il previo avallo ovvero al di fuori dei confini dello stesso, degli organi istituzionalmente competenti. Tale scelta (di qualificare almeno come “variazione essenziale” qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico o storico-artistico) trovava giustificazione nel carattere di assoluta preminenza che i beni giuridici oggetto della disciplina vincolistica hanno rispetto agli altri che vengono in rilievo nella difesa del territorio, assurgendo la tutela degli stessi al rango di principi fondamentali dell’ordinamento. Essa infatti si fonda sull’art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, la cui novella ad opera della legge costituzionale 11.2.2022, n. 1, depone nel senso di un rafforzamento del livello di salvaguardia anche in prospettiva di conservazione del bene-ambiente, intriso di tutti i suoi valori, anche culturali, per le generazioni future e di promozione dello sviluppo sostenibile (Cons. Stato, sez. IV, 21.3.2023, n. 2836). Il Collegio ritiene che la ricostruzione proposta trovi conferma anche nella nuova stesura della norma, come conseguita alla legge n. 105 del 2024, di conversione del d.l. n. 69 del 2024 (c.d. decreto “salva casa”), che ha invece inteso sopprimere tale equiparazione, eliminando la parte finale del comma 3 dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001. A ciò è conseguito il venir meno del regime sanzionatorio più severo nei casi di parziali difformità dal titolo, per le quali non opera più la assimilazione normativa alla variazione essenziale di cui al comma 1 della medesima norma. In realtà, lo spartiacque è rappresentato da un lato dalla possibilità di monetizzazione dell’abuso (c.d. “fiscalizzazione”) prevista solo in ridetta ipotesi per i casi in cui la demolizione «non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità» (art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); dall’altro, dalle conseguenze dell’inottemperanza alla sanzione ripristinatoria, che esclusivamente ove si versi in una situazione di totale difformità o variazione essenziale (oltre che, ovviamente, di radicale mancanza del permesso di costruire) sfocia nell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune.
- INAMMISSIBILITA’ ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA EX ART.36 d.P.R. 380/2001 CONDIZIONATA –La consolidata giurisprudenza ritiene inammissibile un’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 condizionata all’esecuzione di ulteriori prescrizioni e/o interventi, fosse anche solo di eliminazione di una parte delle opere abusive. Una tale istanza dimostra infatti, ex se, che l’abuso originariamente commesso non era conforme alla normativa vigente al momento della realizzazione ed esclude la sussistenza della c.d. “doppia conformità”. E’ inconcepibile un’istanza di accertamento di conformità sub condicione, con conseguente irrilevanza della prospettata “rinuncia” al progettato mutamento di destinazione d’uso.
- ACCERTAMENTO POSTUMO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA – Il comma 4 dell’art. 36-bis del D.p.r. n.380/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, ha fatto venir meno il divieto assoluto di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, imponendo all’autorità preposta alla tutela del vincolo, anche in caso di creazione abusiva di superfici utili, di esprimere il proprio parere vincolante. Di tal che, se la parte appellante reiterasse, oggi, la richiesta avrebbe comunque diritto ad ottenere una valutazione specifica e concreta in merito alla sanabilità dell’intervento (tale modifica, pur rappresentando uno ius superveniens che non incide direttamente sulla odierna fattispecie, costituisce ciò non di meno un ulteriore elemento che induce a valutare favorevolmente il gravame).
- STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE E IRREPERIBILITA’ DEL TITOLO EDILIZIO – l’Amministrazione comunale deve tenere conto della normativa dell’art. 9-bis, co.1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024 (cd. decreto “salva-casa”, conv. in legge n. 105/2024, che disciplina la fattispecie dell’irreperibilità del titolo edilizio), nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni relative allo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare “si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi” .
Consiglio di Stato, sez. III, 10/2/2025, n. 1076 – testo integrale sentenza
- NECESSITA’ DI PIANO ATTUATIVO – Indirizzo che ormai costituisce un pacifico orientamento giurisprudenziale afferma che, pur in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (ad esempio il lotto residuale ed intercluso in area completamente urbanizzata), ma non anche nell’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona.
Consiglio di Stato, sez. IV, 15/1/2025, n. 295 – testo integrale sentenza
- SCELTE URBANISTICHE DI ZONIZZAZIONE – Verifica della scelta della destinazione edificatoria – contemperamento delle varie esigenze della popolazione – motivazione di supporto – discrezionalità e arbitrio. Gli orientamenti interpretativi affermati in materia dal Consiglio di Stato sono così riassumibili: a) le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente discrezionale del Comune; b) la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure riservate al potere discrezionale, devono raccordarsi con la più generale disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio, nel contemperamento delle varie esigenze della popolazione che su tale ambito insiste ed opera. È poi opinione consolidata nella giurisprudenza amministrativa che le scelte espresse nello strumento urbanistico generale, siccome caratterizzate da ampia discrezionalità, non necessitano di altra motivazione, al di là del richiamo ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nell’impostazione del piano e rinvenibili nella relazione d’accompagnamento al PRG. Quest’ultima regola è pur sempre temperata, però, dal principio per cui la discrezionalità delle scelte urbanistiche relative alla classificazione delle aree deve essere supportata da una motivazione sufficiente, logica e ragionevole, proprio per evitare che la discrezionalità possa trasmodare nell’arbitrio… La scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalità richiede, infatti, la completa acquisizione degli interessi e la loro comparazione secondo le regole e i principi che presiedono allo svolgimento della funzione amministrativa… Quando tali canoni dell’azione amministrativa vengono rispettati, l’ulteriore spazio valutativo attiene al merito dell’azione amministrativa.
- TIPOLOGIE DI VINCOLI E CONTENUTO DELLA PROPRIETA’ – Vincoli preordinati all’esproprio e vincoli di rinvio detti anche procedurali – E’ necessario distinguere dai vincoli preordinati all’esproprio i c.d. “vincoli di rinvio”, che, a differenza dei primi, non definiscono il contenuto della proprietà, essendo questo rinviato ad un atto successivo, in particolare ad un piano attuativo. In tale ordine di idee, un costante indirizzo giurisprudenziale nega che le prescrizioni di rinvio rientrino nel concetto di vincolo urbanistico, in quanto esse costituiscono vincoli meramente strumentali, ovvero il mezzo attraverso il quale l’amministrazione assicura il raggiungimento degli obiettivi indicati dal PRG. Ai vincoli strumentali si contrappongono, pertanto, i c.d. vincoli sostanziali, caratterizzati dal fatto che la previsione con effetto di inedificabilità è posta in via definitiva già dal piano generale, e in tal senso è, quindi, da intendere come assoluta. Nel caso in esame vengono in rilievo proprio i predetti vincoli di rinvio (anche detti procedurali, o procedimentali, o strumentali), ovvero quei vincoli del PRG che non precludono immediatamente ad una futura espropriazione o inedificabilità dei suoli, ma che, imponendo l’interposizione di uno strumento urbanistico attuativo, subordinano l’edificazione a un momento successivo all’approvazione di quest’ultimo. In pratica, tali previsioni hanno la funzione di evitare per il momento la realizzazione di trasformazioni, in attesa che l’amministrazione compia realmente le scelte di dettaglio col mezzo della strumentazione esecutiva riguardante quella zona o quel comparto. Un tale modus procedendi sposta in avanti le scelte amministrativo-urbanistiche e l’esercizio della relativa discrezionalità, e con esse l’utilizzabilità dei suoli, e questo avviene anche nel quadro della tradizionale legge urbanistica che è volta ad assegnare allo strumento urbanistico generale soprattutto la funzione strutturale di piano di direttive, mentre rimette alla pianificazione operativa, e poi attuativa, la concreta determinazione delle espropriazioni e delle più puntuali conformazioni.
Consiglio di Stato, sez. VII, 23/12/2024, n. 10307 – testo integrale sentenza
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RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA – Ripristino di edificio crollato a seguito di evento atmosferico che ha distrutto il precedente fabbricato – Titolo abilitativo – Differenza tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione – Obbligo del Comune di agire con lealtà e correttezza.
- L’intervento è riconducibile alla ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, lett. d), del testo unico, ossia quale ripristino di edificio crollato mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente senza incrementi di volumetria che, quindi, richiederebbe la s.c.i.a. di cui all’art. 2 del testo unico. Essendo ben nota la consistenza del preesistente, non può trovare applicazione la giurisprudenza che qualifica come nuova opera la ricostruzione su ruderi o su di un edificio demolito, trattandosi di pronunce che fanno riferimento a fattispecie di immobile demolito già da lungo tempo, per il quale mancano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare. L’intervento di demolizione e ricostruzione si distingue dalla nuova costruzione per l’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio. Tali criteri hanno un ancor maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
- L’art. 10, co.1, lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 dispone che sono soggetti a permesso di costruire «gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici». È stato osservato che, ai sensi dell’art. 10, co.1, lett. c), del d.p.r. n. 380/2001, per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente. Nel caso in esame non sono ravvisabili modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, per cui deve escludersi la necessità del permesso di costruire.
- Il Comune ha l’obbligo di rispettare, nell’esercizio dell’attività autoritativa, non solo le norme di diritto pubblico ma anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, trattandosi di condotta esigibile non solo dal privato, dovendosi fare applicazione dell’art. 1, co. 2-bis, Legge n. 241/1990, che prevede che i rapporti tra il cittadino e la p.a. sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Inoltre va osservato come il comune non abbia tenuto nel debito conto neanche le osservazioni procedimentali che l’appellante ha potuto presentare soltanto in occasione della tardiva attivazione del contraddittorio, ossia dopo aver avviato il procedimento di repressione di abusi edilizi.
Consiglio di Stato, sez. II, 18/12/2024, n. 10180 – testo integrale sentenza
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ORDINANZA DEMOLIZIONE – Generica impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi – Differente rilevanza tra ripristino tecnicamente impossibile e onerosità del ripristino medesimo – Descrizione analitica delle opere abusive da rimuovere – Area esterna di proprietà condominiale – Presentazione domanda di sanatoria . Secondo gli appellanti, il difetto di motivazione del provvedimento sarebbe anche correlato al fatto che non viene fatta distinzione tra le varie opere e che non viene descritto lo stato precedente a cui i luoghi dovrebbero essere riportati. Il motivo è generico e comunque infondato, perché la realizzazione di muri di contenimento, quando sono volti a sorreggere un dislivello artificialmente creato o accentuato necessita del previo rilascio del permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata mediante la descrizione analitica delle opere da rimuovere.
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Quanto alla denunciata impossibilità di esecuzione dell’ordinanza, si tratta di un profilo che attiene alla fase successiva – ed eventualmente sull’acquisizione del bene abusivo e dell’area di sedime – e non incide sulla legittimità dell’intimazione. Con i motivi aggiunti s’insiste sull’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi – sia perché non sarebbe possibile ricostruire la situazione precedente, sia perché dovrebbe essere modificato tutto il compendio immobiliare – e sul difetto d’istruttoria e di motivazione alla luce della relazione del tecnico comunale, che ammetterebbe le problematiche sollevate dagli appellanti. Le doglianze sono infondate, trattandosi di profili che attengono alla fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.
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Non avendo provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, gli appellanti soggiacciono inevitabilmente all’acquisizione dei beni abusivi. L’acquisizione configura una sanzione conseguente per legge all’inosservanza dell’ordine di demolizione, cui il proprietario può sottrarsi solo dimostrando che non avrebbe potuto provvedervi. Nella specie, il ripristino non era tecnicamente impossibile, ma solo oneroso.
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Non conduce a una diversa conclusione il fatto che, come accertato, l’area esterna è di proprietà condominiale, perché da questa circostanza non deriva l’illegittimità né dell’ordinanza di demolizione, né dell’atto di acquisizione, ma solo la loro inefficacia nei confronti degli altri comproprietari che non ne sono stati destinatari. Come questa sezione ha affermato in casi analoghi, «affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo», tuttavia il ricorrente che sia stato effettivamente destinatario di tali notifiche non ha interesse a dolersi del fatto che i due atti non siano stati inviati anche agli altri comproprietari, dato che «la mancata formale notificazione dell’ingiunzione di demolizione dell’opera edilizia abusivamente realizzata a tutti i comproprietari della stessa non costituisce vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace, in quanto la notificazione costituisce una condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi), vale a dire un presupposto di operatività dell’atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta. Tanto in ragione della funzione assolta dall’istituto, consistente nell’esigenza di portare a conoscenza dell’atto del suo destinatario, onde ottenere la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine. Ne consegue che alcun pregiudizio può discendere in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell’atto per effetto della mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari del bene» (Cons. Stato, sez. II, n. 7008 del 2020 e n. 253 del 2023).
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La presentazione della domanda di sanatoria non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, può essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni.
- SANATORIA EDILIZIA – ATTIVITA’ EDILIZIA DI CONSERVAZIONE E RECUPERO AVENTE AD OGGETTO COSTRUZIONE IN ATTESA DI CONDONO PER EVITARE DEGRADO CAUSATO DAL TEMPO. – Va premesso che sarebbe illogico consentire al soggetto in attesa del provvedimento di condono proseguire liberamente le lavorazioni abusive, mettendo a serio rischio, sotto il profilo fattuale, prima ancora che giuridico, persino la stessa sanatoria della res che si intende recuperare a legalità. E, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, “la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi” (cfr. TAR Napoli, sez.III, 19.5.2022, n.3432), con la precisazione che, qualora ciò avvenisse, l’amministrazione comunale non potrebbe pronunciarsi sulla domanda di condono, essendo tenuta a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, sez.VI, 14.8.2015, n.3943). Tuttavia, sotto altro profilo, è, altrettanto, incontestabile che non può essere giuridicamente impedita al proprietario ogni attività edilizia avente ad oggetto il bene di sua appartenenza in attesa di condono, anche allorquando quest’ultimo subisca ammaloramenti e degrado causati dai guasti del tempo (cfr., TAR Napoli, sez.VIII, 21.11.2022, n.37163). Allora, la questione circa la legittimità degli interventi realizzati in pendenza di una domanda di condono, si riduce nel rispetto dei limiti entro i quali l’attività edilizia può considerarsi di conservazione e recupero dell’esistente, non potendo essere ammessi interventi che comportano una trasformazione sostanziale del bene al punto di alterarne l’identità, sicché l’autorità urbanistica si troverebbe a dover recuperare alla legalità un bene del tutto diverso da quello per il quale era stata richiesta la sanatoria.
- SOPRINTENDENZA – PARERE CONTRARIO SULL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA DEFINIZIONE DI CONDONO EDILIZIO IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI – La Sovrintendenza deve limitarsi a valutare la compatibilità con i vincoli paesaggistici delle opere abusive così come attualmente esistenti e non soffermarsi su questioni di procedibilità della domanda di condono riservate alla competenza del Comune. – Il TAR ha nella fattispecie ha ritenuto che la Sovrintendenza, anziché valutare i profili paesaggistici delle opere oggetto della domanda, si sarebbe appropriata delle prerogative comunali, esprimendo valutazioni urbanistico-edilizie sulla difformità tra lo stato attuale dell’edificio e quello rappresentato nelle istanze di condono. Il TAR ha rilevato che per il condono delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, il potere consultivo di cui all’art.32 della L. n. 47/1985 ha ad oggetto non un immobile ancora da realizzare, per come fisiologicamente previsto dall’art.146 del D.lgs. n. 42/2004, ma un’opera edilizia, preesistente, realizzata “sine titulo”, della quale la Soprintendenza è tenuta a valutare la compatibilità paesaggistica. Ebbene, la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma – avendo ad oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico “paesaggio” – presuppone l’attuazione di un’istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di interventi edilizi datati, gli stessi possano ritenersi compatibili con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare all’Amministrazione nel momento dell’esercizio del potere. Nel caso specifico, il parere reso dalla Soprintendenza non si esprime sulla compatibilità paesaggistica dell’immobile abusivamente modificato, ma si sofferma su considerazioni attinenti ai profili urbanistico-edilizi che, ad avviso della Soprintendenza stessa, impedirebbero il condono delle opere. Quale che sia la realtà dei fatti, si ritiene che non spetti alla Sovrintendenza esercitare competenze riservate all’Amministrazione comunale, investita del potere di sorveglianza urbanistico-edilizia e competente all’istruttoria della domanda di condono sotto il profilo urbanistico-edilizio, acquisendo ogni elemento utile per accertare l’eventuale modificazione apportata alle opere edilizie dopo la presentazione della domanda di condono. La Sovrintendenza, da parte sua, avrebbe dovuto valutare la compatibilità con i vincoli paesaggistici delle opere abusive così come attualmente esistenti, al fine di esprimere il parere vincolante al riguardo. Non essendovi traccia nel parere impugnato di tali valutazioni, soffermandosi il parere esclusivamente sulle suddette questioni di procedibilità della domanda di condono, riservate alla competenza comunale, il parere deve essere ritenuto illegittimo.
T.A.R. Toscana, sez. IV, 15/11/2024, n. 1320 – testo integrale sentenza
- DISCIPLINA DEGLI USI TEMPORANEI EX ART.23-quater D.P.R. n.380/2001 PER ADIBIRE EDIFICI ED AREE AD USI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO – INQUADRAMENTO DELL’ISTITUTO – PRESUPPOSTI NORMATIVI – L’art. 10, co. 1, lett. m-bis), del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 – che ha introdotto l’art. 23-quater nel D.P.R. n. 380/2001 – contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo». Per quanto qui di maggiore interesse, la disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico (comma 1, ultimo periodo). Dal carattere derogatorio del nuovo istituto discende la necessità che le disposizioni che lo disciplinano siano oggetto di stretta interpretazione. La possibilità per l’amministrazione di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate è dunque rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina. Più in particolare, i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico (ovvero, come prevede la legge regionale della Toscana, in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal piano operativo e comunque non in contrasto con il piano strutturale) hanno essenzialmente riguardo alle finalità di tale uso e alla tipologia delle aree, all’interesse delle iniziative che con esso si intende realizzare e alla durata dell’uso temporaneo. Sotto il primo aspetto, l’uso temporaneo deve tendere ad un doppio fine: «attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale». L’uso della locuzione modale “nel contempo” lascia intendere che, nell’intenzione del legislatore, il legittimo ricorso all’istituto dell’uso temporaneo esige che siano perseguite entrambe le finalità indicate dalla disposizione: non è dunque sufficiente lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, dovendo tale finalità essere perseguita insieme a quella della attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione. Sotto il secondo profilo, gli usi temporanei possono essere consentiti solo se funzionali alla realizzazione di «iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali» sopra indicati. Infine, è essenziale che l’uso sia effettivamente temporaneo, dovendo la sua durata e le eventuali modalità di proroga obbligatoriamente disciplinate dalla convenzione da stipularsi tra il comune e i privati interessati. La legge regionale fa espresso rinvio alle finalità e alle condizioni per l’ammissibilità degli usi temporanei previste dall’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001. Deve innanzitutto ritenersi che l’insistenza con cui il legislatore fa uso dell’aggettivo “urbano” – in relazione sia alla rigenerazione urbana, sia alla riqualificazione delle “aree urbane degradate” e al recupero e valorizzazione di “immobili e spazi urbani” dismessi o in via di dismissione – non permette di considerare detto riferimento privo di rilevanza giuridica e di derubricarlo, come propongono le parti resistenti, a mero attributo atecnico e generico, in modo da poterlo riferire all’intero territorio comunale e, dunque, anche alle aree periurbane e rurali. Tenuto conto della suindicata necessità di stretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 97, co. 2-bis, della legge regionale n. 65/2014, deve ritenersi che detto riferimento non possa leggersi se non nel senso che l’uso temporaneo può essere consentito solo a condizione che esso riguardi beni immobili (edifici o aree, pubblici o privati) situati all’interno del perimetro urbano (e sottoposti a processi di rigenerazione, riqualificazione o recupero), con esclusione, dunque, delle aree rurali (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 maggio 2023, n. 708). In secondo luogo, assumono rilevanza le finalità legittimamente perseguibili con l’autorizzazione dell’uso temporaneo. Come si è visto sopra, l’uso temporaneo può essere consentito «[a]llo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione» e, nel contempo, nel contempo, di sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Il fine di attivare lo sviluppo di iniziative economiche (o sociali, culturali o di recupero ambientale) deve, pertanto, necessariamente concorrere (“nel contempo”) con lo scopo dell’attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione. La necessità del perseguimento delle finalità da ultimo indicate – insieme a quelle dello sviluppo di attività economiche – concorre dunque a delimitare l’ambito di operatività dell’uso temporaneo in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici. Infine, il comma 2 dell’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l’uso temporaneo in deroga agli usi previsti dagli strumenti urbanistici può essere consentito a condizione che «si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1». Ciò ovviamente non significa che, nel processo di definizione dell’interesse pubblico, l’interesse privato non abbia rilevanza e che, anzi, quest’ultimo non possa concorrere alla individuazione, da parte degli apparati politici dell’amministrazione procedente, dell’interesse pubblico. Tale possibilità, però, deve essere misurata alla luce delle disposizioni che, in termini più o meno stringenti, costituiscono fondamento giuridico e parametro della qualificazione di un interesse come pubblico da parte degli organi a ciò deputati. Nel caso di specie, è normativamente previsto che le iniziative per le quali può essere consentito l’uso temporaneo in deroga devono avere un «rilevante interesse pubblico o generale» e che (a tal fine) le stesse devono essere «correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1», ovvero, come già ricordato, alla attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e, nel contempo, allo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
- ISTANZA DI SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 105/2024 (SALVA CASA) PER PARZIALI DIFFORMITA’ – EFFETTO SUL RICORSO CONTRO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – Il TAR ritiene, in adesione ad orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale (ex multis, Cons. Stato, V, 22.8.2024, n.7203; TAR Lombardia, Milano, II, 28.12.2023, n.3198; 20.12.2023, n.3139; 19.5.2021, n.1222), che il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, avente ad oggetto porzione di immobile, vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il medesimo era stato proposto avverso un provvedimento di demolizione di opere edilizie ritenute abusive e la parte ricorrente ha presentato, nelle more della definizione del giudizio, un’istanza di sanatoria (nel caso di specie per difformità parziali ai sensi della Legge n.105 del 2024 di conversione del Decreto-legge n.69 del 2024 (cd. “Salva-casa”) avente ad oggetto i medesimi manufatti. L’Amministrazione, infatti, a seguito della nuova pratica di sanatoria, in ipotesi di rigetto dell’istanza dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con fissazione di ulteriori termini per ottemperarvi nei confronti del privato che, superando quello oggetto dell’originaria impugnativa, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere in relazione a quest’ultima.
Consiglio di Stato, sez. VII, 30/4/2024, n. 3940 – testo integrale sentenza
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CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – Entrata in vigore della nuova normativa statale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime (art.3 della legge n.118 del 2022). La legge n.118 del 2022 dovrebbe qualificarsi come legge-provvedimento ditalché, pur rappresentando il precipitato di un procedimento legislativo ordinario, partecipa della natura di atto amministrativo – in quanto non disciplina in via astratta e generale lo statuto di tutte le future concessioni demaniali marittime, ma dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili) – e, dunque, provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioniin essere al momento della sua entrata in vigore. La proroga disposta dalla legge n. 118 del 2022, al pari di quelle disposte dallegislatore precedentemente e successivamente (come quella di cui alla legge n. 14 del 2023), è l’effetto della voluntas legis consacrata in quella che è, a tutti gli effetti (al di là del suo automatismo o semiautomatismo), una legge-provvedimento, perché, come ha chiarito l’Adunanza plenaria nella sentenza n.17 del 9.11.2021 proprio con riferimento alle concessioni balneari, se una legge proroga la durata di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga stabilita ex lege dal legislatore in questa materia, anche con l’art. 3 della legge n.118/2022.
Consiglio di Stato, sez. II, 28/3/2024, n. 2952 – testo integrale sentenza
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TOLLERANZE DI CANTIERE LIMITE DEL 2% – Disciplina dell’art.34bis del DPR n.380/2001 – Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo e deve essere intesa nel senso che la “tolleranza di cantiere” rilevante per escludere l’abusività dell’intervento va posta in relazione con la porzione ddi immobile cui esso accede, e non con la superficie dell’intero palazzo, come si evince dal dato letterale che fa appunto riferimento “singole unità abitative”.
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8/4/2024, n. 2256 – testo integrale sentenza
- MODIFICA DEL MANUFATTO ABUSIVO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI SANATORIA EDILIZIA – In pendenza del procedimento di sanatoria, l’istante non è legittimato a modificare il manufatto abusivo potendo eseguire sul medesimo opere di completamento solo utilizzando la specifica procedura dell’art. 35, L. n. 47/1985 (che prevede che sia preventivamente eseguito un rilievo dell’opera in modo da farne constatare l’esatta consistenza e che dei lavori venga dato preventivo avviso al Comune in modo che esso possa eseguire le necessarie verifiche); in difetto di questa procedura trova applicazione l’orientamento ormai consolidato secondo cui la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione in sanatoria, restano comunque abusivi. Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono, ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione. Pertanto, sui manufatti non sanati non è comunque consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell’abuso principale. Infatti, l’art. 35, comma 4, l. n. 47/1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al richiedente la sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge. Ne consegue che va esclusa la possibilità di eseguire interventi soggetti a s.c.i.a. su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, chiarendosi che non è applicabile il regime della s.c.i.a. a lavori edilizi che interessino detti manufatti, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. In pendenza di una domanda di sanatoria edilizia è preclusa agli interessati l’esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto che ne forma oggetto, a partire dalla sua demolizione e ricostruzione con caratteristiche dimensionali diverse o con diversa destinazione.
- PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO – SCAFFALATURE METALLICHE SU PIAZZALE – COMMERCIO ALL’INGROSSO – Gli interventi di pavimentazione, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono ralizzabili in regime di edilizia libera (art.6 T.U.E.) soltanto laddove presentino un’entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio a cui accedono.
- SANZIONE PECUNIARIA ART.33, comma 2, DPR 380/2001 – L’Adunanza Plenaria risponde in merito a quesiti circa l’interpretazione della predetta normativa inerente la fiscalizzazione dell’illecito edilizio precisando che con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso” deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive e che ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art.33 comma 2 DPR 380/2001 deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art.13 Legge n.392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 22/11/2023, n. 3485 – testo integrale sentenza
- CONTAINER – PERMESSO DI COSTRUIRE – La realizzazione di un box-container, stabilmente appoggiato al terreno, pur nella precarietà dei materiali e nella funzione pertinenziale alla quale il soggetto che lo installa intende impiegarlo in modo stabile nel tempo, costituisce permanente alterazione del terreno ai fini urbanistico- edilizi e richiede, pertanto, il rilascio del previo titolo edilizio.
- MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO – Modifica della categoria funzionale di parte dell’unità immobiliare – Deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere.
Consiglio di Stato, sez. II, 25/10/2023, n. 9243 – testo integrale sentenza
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Fiscalizzazione abuso edilizio – Sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ex art.38 DPR n.380/2001 – Alla base della possibilità, comunque rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione operante, di emendare l’atto dal vizio che lo affligge, si colloca l’esigenza di tutelare l’affidamento del privato che ha realizzato un’opera nella convinzione di averne la prevista legittimazione, essendo peraltro indifferente che il vizio sia stato individuato in via di autotutela, ovvero rilevato all’esito di apposito giudizio. E’ stato, inoltre, precisato che esiste un’ontologica diversità -non sul piano oggettivo ma sul piano soggettivo- tra la condizione del privato che costruisce senza alcun titolo abilitativo, o in difformità rispetto a quest’ultimo, e quella del privato che edifica un manufatto in conformità ad un titolo che, poi, venga riconosciuto illegittimo. L’equiparazione della fattispecie in esame al permesso di costruire in sanatoria- in forza del rinvio contenuto nel comma 2 del citato art. 38 all’art. 36 del medesimo decreto- è solo quoad effectum, costituendo un eccezionale temperamento al generale principio secondo il quale la costruzione abusiva deve essere sempre demolita. Si tratta di un temperamento che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 17/2020, si determina in ragione, non già della sostanziale conformità urbanistica (passata e presente) della stessa (oggetto della diversa fattispecie prevista dall’art. 36 cit.), ma della presenza di un permesso di costruire che ab origine ha giustificato l’edificazione e dato corpo all’affidamento del privato alla luce della generale presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
- S.C.I.A. PER ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE – Comunicazione di inefficacia della S.C.I.A. – Esigenza di tutela del patrimonio artistico, culturale, monumentale e architettonico – Il Comune intende preservare l’identità culturale di talune aree sottoponendo a particolari condizioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigente, talune attività commerciali, la cui presenza rischia di snaturare l’identità e la vocazione culturale del territorio cittadino; individua le aree pubbliche di particolare interesse culturale, ossia le zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, appartenenti al centro storico, nelle quali sottoporre a particolari limitazioni l’esercizio del commercio. L’esigenza di una tutela rafforzata della predetta strada è stata condivisa anche dalla Soprintendenza la quale ha richiesto una particolare attenzione alle strade che presentano una particolare vocazione di artigianato tradizionale, sulle quali individuare apposite forme di tutela. Il Comune e la Regione ben hanno voluto contemperare le esigenze di preservazione di moltissimi quartieri di Napoli (oggetto, da anni, per ragioni essenzialmente turistiche, di proliferazione incontrollata di attività a carattere esclusivamente commerciale e lucrativo, che tendono a far scomparire i locali e le attività storiche e tradizionali) con la tutela delle attività commerciali e quindi del turismo, degli investimenti programmati e effettuati, delle attività alimentari e di somministrazioni di alimenti e bevande siti in determinati edifici (musei, librerie, stazioni, etc).“ E’ di solare evidenza che alla peculiarità del luogo non può che conseguire una disciplina speciale volta a preservarne l’unicità, senza possibilità di deroga, senza che da ciò possa derivare né un profilo di irragionevolezza, né una forma di disparità, tenuto conto che situazioni diverse esigono, invece, trattamenti differenziati.
- PNRR – Tempestività della domanda – E’ necessario adottare soluzioni conformi ai principi diimparzialità e buon andamento, predicati dall’art. 97 della Costituzione, e a quelli paritàdi trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria,sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domandedi partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità.
Consiglio di Stato, sez. VII, 9/10/2023, n. 8785 – testo integrale sentenza
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Opere difformi da quelle condonate – I provvedimenti impugnati hanno accertato, in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di condono, la realizzazione di opere in difformità da quelle condonate, il che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi, senza la necessità di annullare l’originario condono, che aveva ad oggetto interventi diversi da quelli incontestazione.
Consiglio di Stato, sez. V, 21/8/2023, n. 7875 – testo integrale sentenza
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Juventus Football Club contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.C. Internazionale Milano e C.O.N.I. – L’art.2 del D.L. 220/2003 riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni disciplinari inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive escludendo, in particolare, la tutela in forma specifica costituita – davanti al giudice amministrativo – dall’annullamento dell’atto. La controversia, posto che la rimozione dell’atto illegittimo ha come fondamento la valutazione di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare sportivo e l’applicazione, quale conseguente sanzione, della revoca del titolo, è chiaramente incentrata su questioni sottratte alla giurisdizione statale e riservate (quantomeno per la tutela di annullamento) agli organi di giustizia sportiva.
- Imposta di soggiorno – Il Comune che non è un capoluogo di Provincia né un’unione di Comuni avrebbe potuto essere legittimato all’istituzione dell’imposta di soggiorno solo in presenza di un atto regionale di esplicita e specifica inclusione negli elenchi delle località turistiche o delle città d’arte della Lombardia. Il potere di istituzione dell’imposta scaturisce dall’inserimento in tale elenco e conseguentemente, in difetto di una determinazione della Regione in tal senso, pienamente produttiva di effetti, l’istituzione dell’imposta da parte del Comune è posta in essere in difetto di potere, ed è dunque nulla o comunque illegittima per carenza dei presupposti di legge per l’esercizio del potere impositivo. Sussiste, tra l’inclusione in elenco regionale e l’istituzione comunale del tributo, un nesso tra provvedimenti qualificabile in termini di presupposizione – dipendenza.
Consiglio di Stato, sez. VI, 11/7/2023, n. 6764 – testo integrale sentenza
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Riqualificazione efficienza energetica degli edifici – Deroga alle normative sulle distanze minime. – Si deve considerare che l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 102/2014 (in materia di efficienza energetica) ha stabilito che entro i limiti del maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. 192/2005, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.p.r. 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici (cfr. Cassazione civile , sez. II , 18/06/2020 , n. 11845: l’art. 14 d.lgs. 102/2014 e l’art. 11 d.lgs. 115/2008 prevedono che in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che comportino aumenti di spessore delle pareti esterne si possa, entro certi limiti, derogare alle distanze degli edifici dai confini, alla condizione, però, che l’intervento sia tale da ottenere una riduzione minima del dieci per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni).
Consiglio di Stato, sez. IV, 30/5/2023, n. 5293 – testo integrale sentenza
- Annullamento d’ufficio di permesso di costruire convenzionato – L’art.28-bis del DPR 380/2001 rimette agli strumenti urbanistici la definizione delle aree soggette a permesso di costruire convenzionato. In sostanza si tratta di una disposizione che deve comunque essere declinata nello strumento urbanistico. Il convenzionamento costituisce infatti una modalità semplificata introdotta dalla legge statale al posto del piano attuativo.
Consiglio di Stato, sez. VI, 23/5/2023, n. 5090 – testo integrale sentenza
- Presupposti della fiscalizzazione dell’abuso edilizio – Nel caso di specie, le difformità del fabbricato residenziale rispetto al progetto licenziato sono di indubbia consistenza, per cui è ragionevole ritenere che l’appellante non possa accedere alla c.d. “fiscalizzazione” della sanzione, ai sensi dell’art.34 del D.P.R. n. 380/2001. Ad ogni buon conto va evidenziato che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva ed autonoma rispetto a quella che sfocia nell’ordine di demolizione, per cui è in tale fase esecutiva che la parte interessata può, ricorrendone i presupposti, far valere la situazione di pericolo eventualmente derivante dall’esecuzione della demolizione delle parti abusive di un immobile. L’impossibilità a demolire i manufatti abusivi, che consente di accedere alla c.d. fiscalizzazione, inoltre, deve avere natura oggettiva, e non deve manifestarsi come semplice difficoltà che possa essere superata con l’adozione di particolari accorgimenti, per quanto costosi.
- Concorso internazionale di idee per ridisegnare il centro – Il bando del Comune è diretto ad acquisire una proposta ideativa che coinvolge una piazza, che non è nella titolarità dell’amministrazione comunale, ma di soggetti privati che non sono neppure stati coinvolti nelle fasi preliminari della procedura. Sicuramente il Comune, sussistendone i presupposti, può intervenire su aree di proprietà privata, ma ciò in applicazione di specifici istituti, previsti dalla generale disciplina urbanistica ed edilizia. La fattispecie in esame non rientra nelle situazioni ricordate, in quanto il Comune ha indetto un concorso di idee funzionale alla riqualificazione dell’intero contesto cittadino, in correlazione con il futuro esercizio del potere pianificatorio di cui dispone, ma ha compreso in tale procedura delle aree private, inserite nel contesto urbano e aventi una specifica connotazione urbanistica, senza ricondurre tale operazione ad uno specifico potere, tipico e nominato, che legittimi l’intervento, previsto su mappali sottratti, allo stato, alla sua disponibilità. Pertanto, il bando, nella parte in cui si riferisce alla piazza che non è in titolarità dell’Amministrazione, incide sine titulo su aree di proprietà privata e gli atti impugnati non palesano i presupposti in forza dei quali l’amministrazione abbia ritenuto che tale piazza sia oggetto di potere amministrativo.
Cassazione Penale, sez.III, 3/5/2023, n. 18268 – testo integrale sentenza
- CILA su manufatto abusivo – Non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e
astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. In tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere state oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.
- Oneri di urbanizzazione e demoliziome – Nel caso in esame l’intervento edilizio si ferma alla fase della demolizione, quindi il privato non riceve alcun beneficio dalle urbanizzazioni primarie e secondarie realizzate dal Comune, in quanto manca del tutto l’edificio che dovrebbe esserne servito. Viene meno quindi il presupposto del pagamento degli oneri di urbanizzazione, non essendovi alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul carico urbanistico
Consiglio di Stato, sez. V, 8/3/2023, n. 2437 – testo integrale sentenza
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Ordinanza cessazione attività di home restaurant – Dalla documentazione in atti emerge che l’attività di home restaurant svolta dall’appellante consiste nella “gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti e dei prodotti tipici locali e folkloristici”. Si tratta quindi di attività rientrante nel concetto di “somministrazione di alimenti e bevande” di cui all’art 1 legge 287/1991. Di conseguenza, deve trovare applicazione l’art 3 co. 7 della medesima legge, ai sensi del quale “Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”. L’accertamento dell’abusività dell’immobile dal punto di vista edilizio, dunque, giustifica l’esercizio dei poteri inibitori del Comune ex art 19 co. 4 L. 241/90 (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/5/2009, n.3262: “L’art. 3 c.7, L. 25.8.1991 n.287, nel disporre che le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, richiede ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni che l’autorità amministrativa verifichi non solo la presenza dei presupposti e requisiti in materia di attività commerciale, ma accerti anche la conformità dei locali, da utilizzare per l’autorizzanda attività, alle norme predette sotto il profilo sia edilizio-urbanistico che igienico-sanitario”).
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 1/3/2023, n. 3462 – testo integrale sentenza
- Abuso edilizio condominiale – Sanzione pecuniaria in assenza di titolo – il TAR ritiene che il provvedimento impugnato, che ha irrogato la sanzione pecuniaria, debba essere annullato per difetto di istruttoria e motivazione, con la conseguenza che Roma Capitale dovrà rideterminarsi svolgendo idonea istruttoria sulle caratteristiche dell’immobile (con particolare riguardo alla sua natura pertinenziale) e sull’epoca di realizzazione dell’intervento e, laddove ne ritenesse l’abusività, dovrà fornire idonea motivazione in relazione alla sanzione da irrogare (demolizione ovvero sanzione pecuniaria).
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8/2/2023, n. 736 testo integrale sentenza
- Abuso edilizio – ordinanza di demolizione in zona priva di classificazione urbanistica – il Comune ha ingiunto la demolizione di interventi edilizi realizzati senza titolo in una zona che, per un errore nella redazione del P.G.T., risulta priva di qualsivoglia classificazione urbanistica. In tal modo viene impedito ai soggetti interessati di poter ottenere la sanatoria delle opere realizzate, attraverso l’avvio del procedimento di accertamento di conformità. Tale situazione non risulta legittima, poiché in tal modo si preclude ai destinatari di un provvedimento sanzionatorio edilizio di poter beneficiare di una facoltà prevista dalla legge; in presenza di un procedimento di sanatoria ordinaria e a regime puntualmente disciplinato dalla normativa primaria non può essere consentito al Comune di impedirne l’attuazione con comportamenti omissivi, che peraltro si pongono in contrasto con il dovere del Comune di provvedere alla pianificazione urbanistica di tutto il territorio comunale.
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6/2/2023, n. 312 – testo integrale sentenza
- Permesso di costruire albergo in deroga al piano regolatore – Per ‘edificio di interesse pubblico’, ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica: può in tale categoria ricomprendersi anche una struttura alberghiera ed il suo ampliamento. Le strutture alberghiere in generale devono essere annoverate tra gli “edifici ed impianti… di interesse pubblico” “trattandosi di un servizio offerto alla collettività, caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore”. Nel caso in cui il territorio interessato possieda una spiccata vocazione turistica, la riconduzione all’interesse pubblico dell’edificio alberghiero non concerne affatto un’interpretazione estensiva perché le strutture alberghiere offrono un servizio alla collettività che è caratterizzato da una pubblica fruibilità e che soddisfa un’importante e rilevante esigenza della collettività. In definitiva del tutto legittimamente il Comune ha ritenuto possibile inserire le strutture alberghiere, tra gli edifici ed impianti pubblici di interesse pubblico che danno titolo alla possibilità di rilasciare il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 26/1/2023, n. 20 – testo integrale sentenza
- Impugnabilità del parere della commissione edilizia comunale a fronte della richiesta di parere preventivo – Il parere preventivo della commissione, pur non inscrivendosi nell’ambito di un procedimento amministrativo volto al rilascio del titolo edilizio, è idoneo a determinare (o comunque indirizzare) non solo la successiva attività provvedimentale dell’Amministrazione in sede di rilascio del titolo, ma anche ad orientare le specifiche scelte del privato in ordine alla redazione del progetto e alle condizioni per il corretto avvio della procedura per il rilascio del titolo. Sotto questo profilo, quindi, il parere assume efficacia immediatamente lesiva della posizione giudiridica dell’istante e, anche in relazione alla sua natura e alla ratio sottesa alla sua previsione (consistente appunto nel far conoscere ex ante al privato gli orientamenti comunali relativi all’assetto del territorio e ai vincoli ivi insistenti prima della presentazione di un progetto edilizio compiuto e dettagliato.
- Ristrutturazione edilizia – L’attuale nozione giuridica di ristrutturazione edilizia dopo i progressivi interventi legislativi che l’hanno ampliata. L’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, non può prescindere dal “conservare traccia dell’immobile preesistente”. In altri termini, con riguardo alla ristrutturazione non vi è spazio per nessun intervento che lasci scomparire ogni traccia del preesistente.
- Commercio – Dehors/Gazebo – La struttura non va qualificata come costruzione vera e propria in senso giuridico, ma costituisce un’attrezzatura speciale a servizio di attività commerciale, nel caso concreto di un bar. La categoria in questione è legittimata dal combinato disposto dei punti (e.5) ed (e.6) del comma 1 dell’art. 3 del t.u. 6 giugno 2001 n. 380. Il punto (e.5) include tra le nuove costruzioni gli “ambienti di lavoro”, specificando che gli stessi possono essere costituiti anche da prefabbricati o strutture di qualsiasi genere. Il punto (e.6) stabilisce che ricade nella potestà regolatoria dei comuni l’individuazione delle pertinenze ai fini urbanistici, sottratte alla disciplina delle nuove costruzioni, con il limite per cui esse non devono superare il 20% del volume dell’edificio principale. È quindi possibile realizzare una struttura di questo tipo, per quanto qui interessa, rispettando non le distanze di cui al d.m. 1444/1968, ma quelle stabilite in concreto per la categoria dal Comune interessato.
- Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione impianto geotermico – La legislazione energetica nazionale e comunitaria definisce gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cui appartiene l’impianto in progetto) di “pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” in quanto consentono di evitare emissioni di anidride carbonica ed ossidi di azoto altrimenti prodotti da impianti per la produzione di energia alimentati da fonti convenzionali. Nella materia in esame l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica, il cui esercizio è sindacabile dal Giudice di legittimità solo nei casi di esito abnorme o manifestamente illogico.
- Mutamento destinazione d’uso giuridicamente rilevante – Influenza sul carico urbanistico – Oblazione permesso di costruire in sanatoria. A seguito dell’inserimento della norma nel T.U.E., operato dall’art. 17, comma 1, lett. n), del D.L. n. 133/2014, «il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce, di conseguenza, sul c.d. carico urbanistico poiché la semplificazione delle attività edilizie voluta dal legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già operata con il d.m. n. 1444 del 1968». Un «aumento del carico urbanistico non si verifica solo in caso di modifica della destinazione funzionale dell’immobile, ma anche» nei casi in cui «sebbene la destinazione non venga mutata, le opere si prestino a rendere la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone con conseguente necessità di più intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti». Non può, pertanto dubitarsi che l’incremento delle superfici adibite ad uso residenziale/abitativo, comportando una modifica della destinazione d’uso fra categorie non omogenee delle superfici interessate abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Consiglio di Stato, sez.VII, 16/11/2022, n. 10085 – testo integrale sentenza
- Il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e omogeneità edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario. Se così non fosse sarebbe evidente il pregiudizio per l’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la “cessione di cubatura” fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l’asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte.
- Abuso edilizio su area pubblica demanio marittimo – Il solo fatto della realizzazione dell’abuso sul suolo di proprietà comunale (o comunque pubblica) giustifica l’irrogazione della misura vincolata ex art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, volta a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, senza che si debba accertare l’epoca di tale realizzazione e senza la possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione di una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10/11/2022, n. 6951 – testo integrale sentenza
- Accesso agli atti – il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio. L’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 10/11/2022, n. 869 – testo integrale sentenza
- Abuso edilizio – Nessuna norma preclude al Comune, ai fini della contestazione dell’abuso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria (Carabinieri) e trasfusi in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso in ordine alle circostanze ivi indicate,
- Decadenza autorizzazione amministrativa per esercizio attività di somministrazione di alimenti e bevande – nel presupposto che il locale in c ui si svolge l’attività commerciale non era in regola dal punto di vista edilizio urbanistico – Nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con la conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo, ove fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotti il profilo urbanistico edilizio dei locali in cui viene posta in essere con conseguente potere/dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi, che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione delll’attività commerciale. La regolarità urbanistica dell’opera va valutata per l’intero e per l’intero condiziona l’esercizio dell’attività commerciale, anche perchè, diversamente opinando, ne scaturirebbe l’elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi. La conformità urbanistica ed edilizia va valutata nel complesso della struttura ove si svolgfe l’attività. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere subordinta al preciso requisito della conformità del locale alle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso.
- Commercio – ordinanza contingibile e urgente del sindaco con divieto di vendita bevande alcoliche in una data delimitazione temporale e fascia oraria.
Cassazione Penale, sez.III, 2/11/2022, n. 43250 – testo integrale sentenza
- Abuso edilizio – Interventi di ritrutturazione edilizia in totale difformità dal permesso di costruire – In tema di reati edilizi la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione qualora il ripristino dei luoghi non sia possibile secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all’art.33, comma 2, del DPR 380/2001, compete al giudice dell’esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso vizio di motivazione. Nel caso in cui le opere abusive siano interconnesse con opere assentite, la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quella lecitamente realizzata, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che, dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, infatti, non potrà che addivenirsi ad una demolizione integrale del manufatto, atteso che il bene risultante dall’intervento abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l’abuso non sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere. Deve inoltre affermarsi che l’impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina dell’articolo 33, comma 2 DPR 380/2001, deve essere oggettiva e assoluta.
- Stato legittimo dell’immobile – Illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. Veneto n.19 del 2021 che ha introdotto l’art. 93-bis nella L.R. Veneto n.61 del 1985 per contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» dettati dall’art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia. La disposizione regionale dichiarata incostituzionale prevede, rispetto a due distinte fattispecie, altrettante erronee definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici.
Corte Costituzionale, sentenza 13/10/2022, n.209 – testo integrale sentenza
- IMU – Esenzione per l’abitazione principale – Rimborsi – Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.
- Sanatoria edilizia – può riguardare solo opere già eseguite – Una concessione in sanatoria non può mai riguardare opere non ancora eseguite. L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede la eccezionale possibilità di sanatoria di opere che – conformi alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione che dell’istanza – siano già state realizzate; non v’è alcuno spazio per realizzazioni ulteriori in quanto esse devono essere oggetto, semmai, di altre istanze volte alla formazione di un titolo edilizio (S.C.I.A., permesso di costruire) che preceda l’esecuzione dell’opera.
- Sanatoria edilizia – non può essere condizionata – La giurisprudenza ha pure chiarito che la sanatoria non può neppure essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori in quanto ciò si pone, appunto, “in contrasto con gli con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica” (v. ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 18.7.2022, n.6182). Nella fattispecie un’istanza non può condurre alla sanatoria di opere che neppure sono state realizzate.
- Variante urbanistica per scelta dell’area dell’unico centro commerciale di rilevanza provinciale & Procedura di evidenza pubblica – Il carattere concorrenziale tra le aree in competizione e la necessità di selezione tra diversi siti in competizione tra di loro costituisce la nota particolare che distingue il presente procedimento da un procedimento preordinato ad una variazione di un piano urbanistico e per queste ragioni è necessario procedere, prima dell’inizio del procedimento, alla predisposizione di chiari obiettivi e criteri di valutazione e delle modalità di scelta, al fine di garantire una equa competizione tra i concorrenti ed un esito comprensibile e logicamente ripercorribile.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3/10/2022, n. 2169 – testo integrale sentenza
- Perequazione e compensazione urbanistiche nel PGT – Distinzione tra gli istituti della perequazione e della compensazione. A fronte della non obbligatorietà della cessione e delle facoltà utilizzatorie la disciplina prevista deve essere ricondotta all’istituto della perequazione, con esclusione di finalità espropriative indirette. Quanto alla sostenibilità finanziaria delle previsioni di pianificazione delle aree di interesse, va osservato che l’istituto della perequazione – a differenza di quello della compensazione espropriativa, già escluso nella fattispecie, non comporta oneri economici in capo all’amministrazione comunale, con la conseguenza che la previsione non rientra nella disciplina dell’art. 9, commi 3 e 4, della L.R. n. 12/05 che concerne invece i servizi realizzati con spesa pubblica.
- Ordinanza di demolizione & datazione incerta dell’abuso edilizio – E’ confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in linea di massima, in materia di procedimenti di sanatoria la prova in ordine alla data di realizzazione dei lavori abusivi incombe sul privato istante. Tuttavia, questa stessa opinione giurisprudenziale ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi non implausibili (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione, atti notarili ecc.) e, dall’altro, il Comune fornisca elementi “incerti” in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. La vicenda in esame rientra proprio in questa situazione di obiettiva incertezza sulla datazione dell’intervento in questione. Infatti, l’accatastamento avente data certa (1963) e le deduzioni sulla struttura costruttiva svolte dal consulente di parte non appaiono implausibili o prive di un sufficiente rilievo probatorio rispetto alle argomentazioni del Comune basate esclusivamente su un riscontro fotografico in realtà non decisivo. Quando si rientra dunque in uno di quei casi allora incombe sul Comune che adotta l’ingiunzione di demolizione l’onere di comprovare in maniera adeguata la propria pretesa demolitoria (soprattutto in presenza di interventi, come nel caso di specie, risalenti a circa sessant’anni fa, collocati in un contesto urbanistico già ampiamente urbanizzato e ormai consolidati nel tessuto del territorio comunale).
T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 1/10/2022, n. 723 – testo integrale sentenza
- Ricostruzione di edificio non più esistente – Le condizioni che possono portare a qualificare l’intervento di ricostruzione come ristrutturazione edilizia piuttosto che nuova costruzione.
T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 30/9/2022, n. 716 – testo integrale sentenza
- Direttore dei lavori – Responsabilità per abuso edilizio. Al fine di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo.
- Permesso di costruire in deroga – Le motivazioni della deliberazione che consentono di superare le disposizioni del p.r.g..
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/9/2022, n. 8284 – testo integrale sentenza
- Distinzione fra interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di risanamento conservativo/restauro – gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, distinguendosi dagli interventi di risanamento conservativo, in quanto questi sono caratterizzati dal mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente.
- Fiscalizzazione dell’abuso edilizio – Determinazione della sanzione pecuniaria per opere ritenute non suscettibili di sanatoria e non demolibili per il pregiudizio altrimenti arrecato alla parte eseguita in conformità.
- Superbonus e misura cautelare in sede monocratica per la ritenuta sussistenza in termini di estrema gravità e urgenza il dedotto periculum in mora in quanto laddove i provvedimenti comunali impugnati non venissero cautelativamente sospesi il ricorrente perderebbe i finanziamenti statali (Superbonus 110) per la mancata realizzazione di almeno il 30% delle opere da realizzare entro il 30 settembre 2022.
T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 13/9/2022, n. 603 – testo integrale sentenza
- Silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autorizzazione unica regionale per costruzione ed esercizio di un impianto di produzione agro fotovoltaico – La Regione ha dato avvio al procedimento senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza per la definizione del procedimento configurando un contegno di effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere ex art.2 L. 241/1990. In aggiunta il silenzio regionale si connota di illegittimità in ragione di quanto stabilito dall’art.2-bis e dall’art.27-bis d.lgs. 152/2006.
- Ordine di demolizione immobile abusivo e test di proporzionalità – La necessità da parte del giudice nazionale di procedere ad esame della proporzionalità dell’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona», ex articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 1/9/2022, n. 7621 – testo integrale sentenza
- Stato legittimo dell’immobile – Ai sensidell’art.9-bis del DPR 380/2001 è quello corrispondente ai contenuti dei titoli abilitativi relativi non solo all’originaria edificazione ma anche delle successive trasformazioni. Ora, l’autorizzazione di un singolo e sporadico intervento edilizio, ottenuta valendosi della disciplina semplificatrice della SCIA, non s’estende tout court all’intera struttura della costruzione abusiva su cui esso l’intervento incide.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/8/2022, n. 7291 –testo integrale sentenza
- Sanatoria edilizia e cd. “sanatoria giurisprudenziale” – L’istituto della c.d. ‘sanatoria giurisprudenziale’ deve considerarsi normativamente superato nonché recessivo rispetto al chiaro disposto normativo vigente ed ai principi connessi al perseguimento dell’abusiva trasformazione del territorio; il permesso in sanatoria è quindi ottenibile soltanto ex art. 36 DPR 380/2001, a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda; viceversa, con la invocata ‘sanatoria giurisprudenziale’ viene in rilievo un atto atipico con effetti provvedimentali praeter legem che si colloca fuori d’ogni previsione normativa e, pertanto, la stessa non è ammessa nell’ordinamento positivo, contrassegnato invece dal principio di legalità dell’azione amministrativa e dal carattere tipico dei poteri esercitati dalla P.A., alla stregua del principio di nominatività, poteri, tutti questi, che non sono surrogabili da questo giudice, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e l’invasione di sfere proprie di attribuzioni riservate alla P.A. stessa.
- Autorizzazione paesaggistica postuma e sanatoria in accertamento di conformità urbanistico edilizia – Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata, poichè l’illegittima sanatoria paesaggistica non consente la sanatoria urbanistico edilizia del testo unico dell’edilizia.
- Ordinanza demolizione opera abusiva risalente – Il rifacimento di un’opera, ancorchè risalente, della quale non sia dimostrata la legittima preesistenza non consente di eludere la necessità che la trasformazione del suolo sia assistita da un valido titolo edilizio.
- Permesso di costruire – Annullamento in autotutela di p.d.c. per la realizzazione di un locale commerciale integrativo (bar) al distributore di carburanti.
- Trasferimento di volume/superficie utile da altro fabbricato – Istituto della cessione di cubatura tramite negozio di asservimento e suoi presupposti – Atterraggio della cubatura nella elaborazione giurisprudenziale – Favor del legislatore nazionale verso la cessione dei diritti edificatori – Omogeneità d’area territoriale e contiguità o significativa vicinanza dei fondi – Verifica se la cessione di cubatura possa alterare l’equilibrio urebanistico della zona considerata.
- Condono edilizio – Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra
loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica.
T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 5/5/2022, n. 3064 – testo integrale sentenza
- Superbonus – Provvedimento del Comune che segnala la persistenza di dubbi sulla legittimità del fabbricato con il conseguente rischio per l’interessato di trovarsi esposto, nel caso di erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione.
- Pianificazione urbanistica – Piano di governo del territorio PGT – Nuova modifica del regime dei terreni con perdita della edificabilità – Le scelte dell’amministrazione non sono censurabili se non per manifesti errori di fatto e abnormità delle scelte.
Consiglio di Stato, Sez.IV, 11/4/2022, n. 2696 – testo integrale sentenza
- Localizzazione impianti distribuzione carburanti – Zonizzazione – Pianificazione – Compatibilità – Diniego permesso di costruire per ampliamento impianto distribuzione carburanti – E’ in facoltà degli enti locali consentire, in sede di pianificazione della rete, la localizzazione dei nuovi impianti anche nelle zone del P.G.T. soggette a diversa destinazione, purché non sottoposte a particolari vincoli.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11/4/2022, n. 818 – testo integrale sentenza
- Diritti edificatori – Annotazione delle volumetrie nel registro dei diritti edificatori – ambito di applicazione dell’art.11 comma 4 della L.R. Lombardia n.12/2005.
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14/3/2022, n. 1681 – testo integrale sentenza
- Superbonus – Accesso agli atti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile – Il Comune riscontra l’istanza di accesso asserendo l’impossibilità di rivenire il faldone della licenza edilizia.
- Volume tecnico – Si definisce ‘tecnico’ il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio.
- Impugnazione del permesso di costruire – Valutazione tardività del ricorso ed esposizione del cartello di cantiere indicante estremi del permesso, tipologia lavori assentiti e riproduzione grafica dell’erigendo fabbricato – Deve essere da un lato assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro, deve parimenti essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.
- Regolamento comunale Qualità dell’Aria – Installazione infrastrutture ricarica elettrica negli impianti di distribuzione di carburante – Necessaria gradualità nell’adozione di obblighi.
-
Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – L’A.P. enuncia i seguenti princìpi:
1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.
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Illegittimità costituzionale – ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – Norme impugnate: Art. 40 bis della L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12, come introdotto dall’art. 4, c. 1°, lett. a), della L.R. Lombardia 26/11/2019, n. 18. – Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Lombardia – Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità – Individuazione da parte dei Comuni degli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per gli aspetti ivi previsti – Prevista applicazione della disciplina anche agli immobili già individuati dai Comuni come degradati e abbandonati e a quelli per i quali il proprietario certifichi anche uno o più degli aspetti indicati nella normativa di riferimento – Riconoscimento di un incremento dei diritti edificatori pari al 20 per cento, con un premio eventuale di un ulteriore 5 per cento al ricorrere di determinati presupposti – Esenzione dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
- Il “silenzio-diniego” sull’istanza di sanatoria edilizia ex art.36 DPR n.380/2001 può essere impugnato dall’interessato al TAR per il tramite dell’azione di annullamento, alla stregua di un provvedimento esplicito, con la differenza però che il diniego, in quanto tacito, non è censurabile per difetto di motivazione, di cui è strutturalmente carente per previsione legislativa, ma solo per il suo contenuto di rigetto.
- Abuso edilizio – Tettoie – Permesso di costruire – Sanatoria – concetto di nuova costruzione e di intervento pertinenziale – illeciti edilizi in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.
- Condono edilizio – Concetto di completamento dell’immobile abusivo rilevante ai fini dell’assoggettabilità temporale del manufatto al condono edilizio – è sufficiente che lo stesso presenti il completamento della copertura ed il tamponamento delle mura perimetrali, senza che siano realizzate le finiture.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11/8/2021, n. 1918 – testo integrale sentenza
- Osservazioni e apporti partecipativi dei privati nei confronti del PGT – Un condivisibile orientamento giurisprudenziale, attribuendo un rilievo sostanziale e non meramente formale alla partecipazione procedimentale, sottolinea come le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano urbanistico in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l’Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa. Ne deriva che il rigetto delle osservazioni, benché connotato da rilevante e ampia discrezionalità e pur non richiedendo particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali.
- Ristrutturazione conservativa – Cappotto termico ed elementi decorativi sulla facciata – Intervento della Soprintendenza – La presenza di elementi decorativi non particolarmente tutelati e momentaneamente asportabili su facciate prive di vincolo non può essere ostativa per la messa in opera di un cappotto termico.
- Reati edilizi – Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un mero intervento di manutenzione.
Consiglio di Stato, sez. IV, 16/6/2021, n. 4648 – testo integrale della sentenza
- Permesso di costruire – Istanza di proroga – presupposti e tempestività dell’istanza.
- Compravendita di costruzione contenente difformità dal titolo abilitativo – Responsabilità – Risponde di un abuso edilizio non soltanto il suo diretto autore ma anche chi si rende acquirente dell’immobile che ne è affetto.
- Abitabilità non rileva – Non attenua tale rilievo il fatto che il bene immobile risulti dotato di certificazione di abitabilità poichè un conto è la conformità di un immobile ai parametri che vanno rispettati, anche a fini sanitari, per poterlo abitare e un altro e diverso conto è invece la conformità dello stesso immobile ai parametri urbanistico-edilizi.
- Abuso edilizio – Pergotenda – Nel caso non vi sia uno spazio chiuso stabilmente configurato non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
- Rigenerazione urbana – Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 (inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L.R. Lombardia 26.11.2019, n. 18), recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione.
- Attività Produttive (S.U.A.P.) – Requisiti e limiti per l’applicazione della variante urbanistica semplificata.
- Diniego di permesso di costruire in sanatoria.
- Distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
- Concetto urbanistico di pertinenza è più ristretto di quello civilistico
- Manutenzione straordinaria e Ristrutturazione edilizia – Determinazione del contributo concessorio –
- Valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere.
- L’incidenza di un vincolo paesaggistico-ambientale sulla possibilità di rilascio del titolo edilizio, nella fattispecie necessario per la realizzazione di parcheggi interrati.
- L’istituto del cd. accertamento di conformità, o sanatoria ordinaria, nella disciplina dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che risultino rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche all’epoca della loro realizzazione.
- La sanabilità dell’intervento presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale non potrà non scattare la potestà sanzionatorio – repressiva degli abusi edilizi.
- La cd. variante in corso d’opera costituisce invece una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 22/7/2020, n. 8615 – testo integrale sentenza
- Emergenza Covid 2019 – Accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti – Dichiara l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.
- Annullamento delle deliberazioni del Comune per l’approvazione delle tariffe TARI.
- Emergenza Covid 2019 – Conferma Ordinanza del Comune di Roma limitativa degli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive – Disciplina delle liberalizzazioni – Prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela della salute della collettività.
- Emergenza Covid 2019 – Annullamento Ordinanza Regione Calabria 29.4.2020 n.37 – Commercio – Eccesso di potere per violazione del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica.
- Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione tardiva – Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo ha natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, non si ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso.
- Interventi eseguito a seguito di permesso annullato – In via generale, l’annullamento di un assenso edilizio, per il riscontrato, insanabile conflitto con il regime costruttivo di riferimento, impone al Comune l’adozione di provvedimenti sanzionatori a carico dell’autore dell’intervento realizzato in assenza del necessario titolo (siccome rimosso in via giurisdizionale) e, in particolare, la sanzione pecuniaria e la restituzione in pristino (art. 38 D.P.R. 380/2001). Nelle ipotesi in cui sia possibile, tuttavia, eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. cit., là dove assegna priorità – rispetto all’adozione di atti repressivi – alla rimozione dei vizi).
Consiglio di Stato, sez. II, 12/11/2019, n. 8270 – testo integrale sentenza
- Permesso di costruire – Piano di lottizzazione – quando è necessario il piano attuativo – il giudizio sulla sufficienza delle infrastrutture esistenti – il concetto di lotto intercluso – situazioni intermedie.
- Obbligo di soccorso istruttorio – procedimento permesso di costruire – In mancanza di una richiesta di integrazione documentale specifica e della fissazione di termini per la presentazione della documentazione, deve ritenersi che la conclusione del procedimento per improcedibilità, connessa al solo difetto di integrazione della documentazione, sia affetta dal vizio di difetto di istruttoria e violi l’obbligo di soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Denuncia abuso edilizio – Attività di controllo del Comune. In ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate il Comune deve attivare un procedimento di controllo dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia nel caso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quello della motivata archiviazione, dovendosi escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori giustifichi un comportamento silente.
- Riduzione consumo di suolo – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della L.R. Lombardia n.31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L.R. Lombardia n.16/2017, nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel PGT vigente.
- Annullamento in autotutela del titolo edilizio – E’ escluso che sussista ex se l’interesse pubblico al ripristino, mediante l’esercizio del potere di autotutela, della legalità violata per effetto del rilascio di un titolo edilizio illegittimo, dovendo sempre essere espressamente circostanziato.
- I presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono l’originaria illegittimità del provvedimento e l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
- Apertura di porte e finestre su prospetto edificio va qualificato come ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettata al regime del permesso di costruire.
- Compravendita immobiliare – ambito di responsabilità del mediatore – indagini di carattere tecnico – condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità.
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2/5/2019, n. 426 – testo integrale della sentenza
- Il contributo concessorio è connesso all’attività di trasformazione del territorio: se il privato rinuncia o non utilizza il permesso di costruire il Comune deve restituire il contributo per oneri di urbanizzazione/costo di costruzione e il privato ha diritto di pretenderne la restituzione, sia nel caso di totale che di parziale mancata realizzazione delle opere.
- Compravendita immobiliare – edificio abusivo e titolo edilizio – conformità urbanistica – indica i princìpi di diritto.
- Conseguenze per il ritardo della Pubblica Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo – presupposti per il risarcimento del danno.
- Urbanistica – Edilizia – Frazionamento di preesistente immobile – Aumento carico urbanistico – Incremento necessità infrastrutturali ( parcheggi, viabilità, strutture sanitarie, scuole, reti tecnologiche, servizi, ecc.)..
- Commercio – Concerne le disposizioni attuative di Regione Lombardia (D.G.R. n.1193/2013 e D.C.R. n.187/2013) finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita.
- Presunto abuso edilizio – Epoca di risalenza del manufatto in contestazione – Principi di prova – Rilevanza di elementi coerenti e plurimi.
- Natura giuridica delle strade – L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha funzione solo dichiarativa della pretesa comunale e pone una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù.
- Rinvio alle Sezioni unite la questione della nullità delle compravendite immobiliari fuori linea rispetto alle norme urbanistiche.
- Piano insediamenti produttivi – Costruzione capannone industriale – Opere parzialmente non realizzate – Obbligo restituzione contributo permesso di costruire.
- PGT – Riduzione consumo di suolo – L.R. n.31/2014 – Documento di Piano, proroga della validità.
- Ristrutturazione edilizia – Ampliamento del fabbricato.
- Salute – Vaccinazioni obbligatorie – La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
- Rimette alla Corte Costituzionale la questione si legittimità costituzionale dell’art.103, comma 1-bis, della L.R. Lombardia n.12/2005.
- Distanze minime tra fabbricati – decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444 e previsioni regolamentari del P.G.T.
- Definizione delle diverse categorie di interventi edilizi.
- Architetti – Ingegneri – Agronomi – Geologi – Geometri – Periti Industriali.
- Legittimazione ad agire dell’ordine professionale che faccia valere l’interesse omogeneo della categoria.
- Appalto di servizi – Legittimità di procedura aperta per affidamento incarico professionale di pianificazione urbanistica a titolo gratuito.
- Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Natura paritetica dell’atto comunale di rettifica alla misura degli oneri concessori.
- Strutture di vendita corretto insediamento – misure di pianificazione urbanistica.
- Certificato di abitabilità – Commerciabilità dell’immobile.
- Mediazione immobiliare – Obbligo di informazione – Indagine in ordine alla regolarità urbanistica dell’immobile.
- Commercio – Esercizio di poteri inibitori.
T.A.R. Lombardia, sez.I, 10/11/2014, n. 2705 – testo integrale sentenza
- Commercio – disposizioni attuative per la valutazione delle istanze per l’autorizzazione a grandi strutture di vendita.
T.A.R. Lombardia, sez.II, 5/7/2006, n. 1719 – testo integrale sentenza
- Pianificazione urbanistica – Principio del numerus clausus degli strumenti di pianificazione urbanistica.